Cassazione Civile, Ordinanza n. 34348/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse una comunicazione valida; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato l’attestazione del direttore amministrativo circa l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi aggiunto che, comunque, il ricorso non superava il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché non risultava tempestiva neppure rispetto a tale termine, l’opposizione doveva considerarsi tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è oppugnabile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
la Corte richiama l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile nel rito sommario per individuare il regime dell’impugnazione.
in difetto di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa la comunicazione e la tempestività dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso concreto.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato nel filtro decisorio camerale per la definizione in sede di adunanza camerale.
richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e, in presenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, deve essere proposta entro trenta giorni.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto non risulta perfezionata, non resta privo di tutela il potere di impugnazione, ma opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria esposizione dei fatti di causa; la mera elencazione dei motivi senza ricostruzione del fatto processuale comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte sulla questione di diritto controversa.
- Nella materia delle spese di giustizia, la doglianza sulla mancata prova della comunicazione del provvedimento non esonera la parte dall’onere di allegare e dimostrare la tempestività dell’opposizione rispetto al termine applicabile.
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