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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03427/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso quattro avvisi di accertamento per le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007, oltre a un provvedimento di irrogazione sanzioni, assumendo che somme trasferite in Repubblica di San Marino, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e senza compilazione del quadro RW, fossero redditi del contribuente sottratti a tassazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo precluso l'accertamento per effetto dello scudo fiscale e considerando sufficiente, ai fini della preclusione, la mera capienza quantitativa tra somme scudate e somme accertate. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 e 14 e 15 d.l. n. 350 del 2001, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, che richiederebbe invece la prova di uno stretto collegamento tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e avendo prodotto le domande di definizione e i modelli F24 attestanti il pagamento della prima o unica rata, senza risultare notificato il diniego dell'Ufficio né presentata istanza di trattazione nei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha rilevato che il contribuente aveva presentato le domande di definizione per ciascun atto impugnato e aveva versato la prima o unica rata; inoltre, non risultavano notificati dinieghi entro il termine previsto né istanze di trattazione entro il 31 dicembre 2020. In conseguenza dell'estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura riguarda soltanto i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è applicabile estensivamente o analogicamente alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009

    Richiamato dall'Ufficio come norma dello scudo fiscale; la Corte non decide nel merito della sua interpretazione, perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.

  • art. 14 d.l. n. 350 del 2001

    Richiamato dall'Ufficio come base normativa dello scudo fiscale; non viene affrontato il merito per sopravvenuta estinzione del processo.

  • art. 15 d.l. n. 350 del 2001

    Richiamato nel ricorso come disposizione collegata al regime dello scudo fiscale; non viene applicato nel merito per estinzione del giudizio.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente al pagamento della rata dovuta e in assenza di diniego dell'Ufficio e di istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    È la norma processuale tributaria che, in combinazione con la definizione agevolata, conduce alla dichiarazione di estinzione del processo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per censurare la violazione di legge nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, con presentazione della domanda e pagamento della prima o unica rata, e non intervengono diniego dell'Ufficio né istanza di trattazione nel termine stabilito, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere.
  • La definizione agevolata della controversia preclude la decisione sul merito dei motivi di ricorso, rendendo superfluo l'esame delle censure relative agli atti impositivi impugnati.
  • Le misure che prevedono il raddoppio del contributo unificato, in quanto di natura sostanzialmente sanzionatoria, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si estendono alla sopravvenuta estinzione del processo per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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