Cassazione Civile, Ordinanza n. 34506/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto PM risultante dal registro informatico. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che le risultanze SICID non provavano una comunicazione conforme alle forme di legge, pur disponendo l’ufficio di un indirizzo PEC; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., censurando il mancato rilievo dato all’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e sostenendo che non spettasse al PM provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa. Nel merito, ha comunque escluso che il ricorso superasse il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma, in mancanza di tale comunicazione/notifica, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché l’opposizione era stata comunque proposta oltre tale termine, la tardività restava accertata. Non sono state regolate le spese per la natura pubblica del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’opposizione contro il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rende comunicabile il decreto di pagamento alle parti e al pubblico ministero e ne ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Disciplina l’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia con il rito sommario.
È richiamato per qualificare il provvedimento come assimilabile a ordinanza appellabile entro il termine breve dalla comunicazione o notificazione.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso non è scrutinabile favorevolmente quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
È invocato dal ricorrente con riferimento alle modalità della comunicazione del provvedimento.
È invocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione e conoscibilità dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, resta applicabile il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La comunicazione del decreto al pubblico ministero può rilevare anche se effettuata con modalità diverse da quelle formalmente prescritte, ma ciò non esonera l’opponente dall’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al regime decadenziale applicabile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il giudice di legittimità deve poter ricostruire con chiarezza il contesto sostanziale e processuale della lite.
- Il ricorso non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della Corte, anche se la motivazione del giudice di merito è in parte correggibile.
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