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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23470/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (costruttore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni condomini e dall'amministratore del condominio nei confronti della società costruttrice e venditrice di un complesso immobiliare, per ottenere la rimozione di gravi difetti dei muri di contenimento esterni che delimitavano un'area destinata in parte a parcheggio condominiale. Il tribunale accolse la domanda nei soli confronti della costruttrice, rigettandola verso i terzi chiamati. In appello la costruttrice fu ritenuta responsabile dei vizi dell'opera insieme al subappaltatore e al direttore dei lavori; la corte territoriale condannò anche questi ultimi a tenere indenne la costruttrice. Nel ricorso principale la società dedusse, in sintesi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente per mancata valutazione delle critiche alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione degli artt. 1667 e segg., 2055 e 2697 c.c., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata solo per la presenza del costruttore in cantiere e contestando la prova del suo concorso causale, invocando il principio del nudus minister. Nel ricorso incidentale il subappaltatore dedusse: omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione/decadenza; erronea regolazione delle spese di lite e della CTU; erronea condanna alle spese d'appello; carenza di legittimazione attiva di alcuni condomini.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società costruttrice, ritenendo infondati sia il motivo relativo alla pretesa omessa pronuncia e alla motivazione apparente, sia quello sulla responsabilità dell'appaltatore. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale del subappaltatore, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione/decadenza reiterata in appello. I restanti motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se omette di decidere su una domanda o su un motivo di impugnazione ritualmente devoluto; non vi è violazione quando il motivo sia stato esaminato e respinto con motivazione espressa.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o incomprensibile, non anche per semplice insufficienza o per dissenso rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia del vizio processuale di omessa pronuncia; nel caso concreto il relativo motivo principale è stato ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale, ma la Corte ha ritenuto che la responsabilità rilevante fosse quella per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c.

  • art. 1669 c.c.

    configura una responsabilità di natura aquiliana per gravi difetti dell'edificio; possono risponderne, in concorso, tutti i soggetti della filiera costruttiva che con condotte attive od omissive abbiano contribuito causalmente al danno.

  • art. 2055 c.c.

    il principio della responsabilità solidale per fatto dannoso opera anche quando alcuni corresponsabili siano tenuti a titolo contrattuale e altri a titolo extracontrattuale, se abbiano concorso efficacemente alla produzione dell'unico evento dannoso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla prova del concorso di colpa e dei fatti costitutivi della responsabilità.

  • art. 1670 c.c.

    si applica all'azione di regresso dell'appaltatore o costruttore-venditore verso chi abbia eseguito parte dell'opera, con termine breve di decadenza di 60 giorni.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sulla condanna alle spese di lite e di CTU.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale relativo alla ripartizione delle spese in presenza di concorso di colpa.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione ad agire.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla valutazione delle prove e della legittimazione attiva.

  • art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione attiva dei condomini, senza che la Corte di legittimità ne esaminasse il merito per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non decide affatto su una domanda o su un motivo ritualmente devoluto; non ricorre quando il motivo sia stato comunque esaminato, anche sinteticamente, e respinto.
  • La motivazione è apparente solo quando sia meramente grafica o incomprensibile; non è sufficiente a fondare cassazione il mero dissenso sulla valutazione delle prove o delle risultanze della consulenza tecnica.
  • La responsabilità per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e può concorrere, secondo l'art. 2055 c.c., a carico di tutti i soggetti che, con condotte attive od omissive professionalmente rilevanti, abbiano contribuito causalmente all'evento dannoso.
  • In materia di costruzioni, il costruttore-appaltatore non è esonerato da responsabilità solo perché l'opera sia stata materialmente affidata a terzi, quando sia accertato un suo ruolo attivo di vigilanza o di ingerenza nell'esecuzione dei lavori.
  • Nell'azione di regresso del costruttore-venditore contro chi abbia eseguito parte dell'opera, trova applicazione il termine breve di decadenza previsto per l'appaltatore verso il subappaltatore, anche se il terzo esecutore non sia subappaltatore in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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