Cassazione Civile, Ordinanza n. 09590/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune gli richiedeva la maggiore ICI per l'anno 2010 su più unità immobiliari site nel territorio comunale. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che il contribuente non aveva provato che i diversi subalterni catastali costituissero in realtà un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi tre ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la mancata esame e l'omessa motivazione sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo anche che l'ente impositore avesse illegittimamente modificato in giudizio la motivazione dell'atto; con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa valutazione della documentazione che, a suo dire, dimostrava che il compendio immobiliare era un'unica villetta con agevolazioni per prima casa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi perché la CTR non aveva affatto esaminato la censura relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, incorrendo in una motivazione meramente apparente e quindi in nullità della sentenza. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la sentenza d'appello era una "doppia conforme" e, per i giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado, specie se non risultano diverse ragioni di fatto tra i due gradi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza; nel caso, è stato veicolato il vizio di omessa motivazione sull'avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
nel regime successivo alla riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; il vizio è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale rilevante come nullità.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha riformulato l'art. 360, n. 5 c.p.c. riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per il nuovo assetto dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
in caso di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, esclude la deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei casi e nei limiti della "doppia conforme".
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 504/1992
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'ICI e all'atto di accertamento.
richiamato dal ricorrente quale parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
indicato per stabilire l'applicazione temporale della nuova disciplina dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice omette del tutto di affrontare una specifica censura devoluta, pur in presenza di una motivazione graficamente esistente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Nella "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
- In tema di accertamenti tributari, la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo deve essere esaminata dal giudice di merito; la sua totale omissione comporta nullità della sentenza per motivazione apparente.
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