Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque ordinanze-ingiunzioni con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato sanzioni pecuniarie a una società e a un socio per violazioni in materia di lavoro emerse in sede ispettiva: impiego di un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione, omessa consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto e omessa registrazione di ore straordinarie. Gli intimati avevano proposto prima ricorso amministrativo e poi opposizione giudiziale, deducendo l’avvenuta regolarizzazione del dipendente e l’insussistenza del lavoro straordinario. Il tribunale aveva dichiarato l’opposizione tardiva; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, dopo la riforma del 2015 e alla luce della piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal 1 gennaio 2017, il termine per proporre l’opposizione giudiziaria decorresse da quella data e non dall’esito del procedimento amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato la decisione per violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 124/2004, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso amministrativo nel dicembre 2016, doveva ancora applicarsi la disciplina previgente, secondo cui il termine di trenta giorni per l’opposizione giudiziaria decorreva solo dalla formazione del silenzio-rigetto dopo sessanta giorni dal ricorso amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la successione normativa tra la disciplina originaria dell’art. 16 d.lgs. n. 124/2004 e la sua riformulazione ad opera del d.lgs. n. 149/2015, osservando che la nuova disciplina era già in vigore al momento in cui l’istanza amministrativa era ancora pendente alla data di decorrenza della piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, fissata all’1 gennaio 2017. Applicando il principio tempus regit actum alla disciplina processuale dell’opposizione, la Corte ha affermato che da tale data non era più necessario attendere il silenzio-rigetto del ricorso amministrativo e che il termine per l’opposizione giudiziaria decorreva immediatamente dall’1 gennaio 2017. Ne è derivato che il ricorso depositato il 6 marzo 2017 era tardivo rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2017, con conseguente conferma della declaratoria di inammissibilità/tardività dell’opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella formulazione originaria il ricorso amministrativo avverso l’ordinanza-ingiunzione interrompeva il termine per proporre l’opposizione giudiziaria, che decorreva dalla definizione del procedimento amministrativo, anche per silentium; nella formulazione riformata il ricorso è proposto al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato e il silenzio-rigetto opera dopo sessanta giorni.
La precedente disciplina del ricorso al comitato regionale veniva letta nel senso dell’interruzione e non della mera sospensione del termine per l’opposizione giudiziaria.
Costituisce il rimedio giurisdizionale di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione; il relativo termine è perentorio e la sua inosservanza comporta decadenza e inammissibilità.
Richiamato come norma che disciplina l’opposizione a sanzioni amministrative in alternativa al ricorso amministrativo.
art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 149/2015
La riformulazione dell’art. 16 d.lgs. n. 124/2004 è entrata in vigore solo dalla data indicata dai decreti di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 124/2004
Individua la data di piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che nel caso di specie è stata assunta come 1 gennaio 2017.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la disciplina processuale dell’opposizione a sanzione amministrativa muta nel tempo, la decorrenza dei termini per impugnare va valutata secondo il principio tempus regit actum, con applicazione della disciplina vigente al momento in cui il termine deve iniziare a decorrere.
- Se la normativa previgente prevedeva che il ricorso amministrativo interrompesse il termine per l’opposizione giudiziaria fino alla sua definizione, la successiva abrogazione di tale meccanismo fa decorrere il termine giudiziale dalla data di efficacia della nuova disciplina, senza attendere il silenzio-rigetto del ricorso pendente.
- Nel sistema dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione il termine per proporre ricorso ha natura perentoria; il suo inutile decorso determina decadenza e inammissibilità dell’opposizione.
- L’istituto della rimessione in termini per errore scusabile non è utilizzabile quando il regime dell’opposizione a sanzione amministrativa è organico e compiuto e la decadenza deriva dall’inosservanza del termine perentorio.
- Il ricorso amministrativo e il ricorso giurisdizionale, quando sono previsti come rimedi alternativi, devono coordinarsi secondo la disciplina transitoria e la data di piena operatività dell’assetto organizzativo che governa il procedimento amministrativo.
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