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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11115/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata ormai cancellata dal registro delle imprese, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L’ex socio, già anche amministratore unico e successivamente liquidatore, impugnava l’atto. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che, per effetto della cancellazione, la società fosse estinta e che, per poter agire nei confronti del socio, il Fisco dovesse provare quanto questi avesse effettivamente riscosso in sede di liquidazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, in sintesi, che la CTR aveva confuso la titolarità del debito con il profilo della sua esigibilità: l’estinzione della società comporta il subentro dei soci nei rapporti attivi e passivi, mentre il limite del quanto riscosso riguarda solo l’ampiezza della responsabilità patrimoniale, non la legittimazione o l’esistenza del debito. Inoltre, la Corte richiama il diverso regime fiscale introdotto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, ma rileva che la statuizione della CTR sulla già avvenuta estinzione della società non era stata impugnata ed è passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva erroneamente preteso, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei debiti tributari della società estinta, la prova dell’avvenuta riscossione di somme in liquidazione da parte del socio, elemento che invece attiene alla successiva fase impositiva/accertativa diretta nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973 e non può essere scrutinato nel giudizio promosso contro l’avviso societario.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È la norma processuale invocata per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente; nel regime richiamato dalla Corte, il limite dell’eventuale responsabilità dei soci per i debiti sociali dipende da quanto riscosso in liquidazione.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Per le società cancellate dopo l’entrata in vigore della norma, la società sopravvive per cinque anni dalla cancellazione ai fini fiscali; nel lasso temporale, l’avviso societario va notificato al liquidatore rappresentante legale; decorso il quinquennio, l’accertamento va notificato agli ex soci.

  • art. 110 c.p.c.

    L’estinzione della società è assimilata, sul piano processuale, alla morte della persona fisica, con successione dei soci nel processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    L’estinzione della società nel corso del processo integra un evento interruttivo, con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Consente di far valere nei confronti dei soci la responsabilità per debiti tributari della società estinta; il presupposto del quanto riscosso in liquidazione va dedotto nella fase di accertamento diretta contro i soci.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale norma sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento ai soci.

Massime di principio

  • L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo ai soci: i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai successori societari, con limiti di responsabilità diversi a seconda del tipo sociale.
  • Nel contenzioso avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta, non può essere inserita la verifica del presupposto dell’effettiva riscossione di somme in sede di liquidazione da parte del socio, perché tale verifica attiene alla successiva azione/accertamento diretto nei confronti dei soci.
  • Il limite del "quanto riscosso" dal socio in liquidazione non incide sulla legittimazione ad causam quale successore della società, ma sulla misura massima della sua responsabilità patrimoniale e sull’interesse ad agire dell’Amministrazione nella specifica azione diretta contro il socio.
  • Quando la società è estinta, l’atto impositivo relativo ai debiti sociali deve essere indirizzato ai soci successori; se invece opera la sopravvivenza fiscale quinquennale prevista dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, l’avviso va notificato al liquidatore quale rappresentante legale.
  • Se l’estinzione della società interviene nel corso del giudizio, si verifica un evento interruttivo e il processo prosegue o viene riassunto nei confronti dei soci successori, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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