Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a riprese per l'anno 2013. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente per tardività, ritenendo che la cartella fosse stata validamente notificata via PEC. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 149-bis c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato valida la notifica della cartella, in particolare perché il documento era stato trasmesso in formato PDF e non in formato p7m. La ricorrente contestava dunque la validità della notificazione telematica e, conseguentemente, la decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare la cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è consentita dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 e che, alla luce della disciplina del messaggio PEC e del Codice dell'amministrazione digitale, la cartella può essere validamente trasmessa anche come documento in formato PDF, se si tratta di copia per immagini di un atto originariamente cartaceo. La Corte ha quindi corretto la motivazione della CTR ma ha confermato il dispositivo, affermando la piena validità della notifica e, per conseguenza, la tardività del ricorso introduttivo originario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
consente la notificazione della cartella di pagamento via PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68 del 2005 e rende inapplicabile l'art. 149-bis c.p.c. per tale forma di notifica.
non si applica alla notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
definisce il messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.
art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale
lett. i-ter e i-quinquies
distinguono la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico dal duplicato informatico; tale distinzione consente di ritenere validamente notificata via PEC la cartella allegata come PDF quando si tratti di copia informatica di un originale cartaceo.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla valida notificazione della cartella di pagamento.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
la Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio, per ragioni di economia processuale, in presenza di un ricorso prima facie infondato.
richiamati a fondamento del potere/dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e di garantire la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida quando sia eseguita secondo l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.
- Ai fini della validità della notifica telematica, la cartella può essere allegata come documento informatico in formato PDF se si tratta di copia per immagini di un atto originariamente cartaceo; non è necessario che il file sia in formato p7m.
- La distinzione tra duplicato informatico e copia per immagini rileva, ma non impedisce la validità della notifica se il documento trasmesso riproduce fedelmente l'atto originario cartaceo.
- La notificazione validamente effettuata fa decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione della cartella; l'impugnazione proposta oltre tale termine è tardiva.
- In cassazione, quando il ricorso appare prima facie infondato o inammissibile, può essere superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica di una parte non evocata, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
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