Cassazione Civile, Ordinanza n. 10320/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una privata che, dopo aver acquistato un terreno e avervi realizzato un fabbricato con il coniuge, ha visto disporre in sede penale la confisca del fabbricato e del suolo sottostante per ritenuta illecita provenienza dei beni. La Corte penale d'appello aveva poi limitato la confisca al solo fabbricato, ordinando la restituzione del fondo, decisione confermata in cassazione penale. In sede civile la proprietaria ha chiesto: in via principale, l'accertamento della proprietà del fabbricato in suo favore; in subordine, la condanna delle amministrazioni al pagamento del valore del fondo gravato dal manufatto e al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione del bene. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo che la confisca avesse determinato l'acquisto della piena proprietà del fabbricato in capo allo Stato; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, escludendo sia la violazione del giudicato penale sia la responsabilità risarcitoria dello Stato per difetto di un fatto illecito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione del giudicato penale, dell'art. 651 c.p.p., dell'art. 952 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito allo Stato anche il suolo e avesse trattato come proprietà superficiaria un bene che, per il giudicato penale, doveva essere restituito; 2) violazione degli artt. 2043 c.c., 832 c.c. e 42 Cost., per avere la Corte negato la domanda relativa al valore del fondo e il risarcimento del danno da compressione del diritto dominicale; 3) violazione della decisione penale e dell'art. 2043 c.c., per non avere riconosciuto il danno ingiusto derivante dalla mancata restituzione del fondo; 4) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., per non avere la Corte disposto una nuova valutazione del residuo fondo o una CTU integrativa ai fini della quantificazione dell'indennità/valore dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specifica riferibilità alla ratio decidendi, osservando che la Corte d'appello aveva affermato la proprietà piena dello Stato solo sul fabbricato confiscato, non sul suolo, il quale era stato invece restituito in sede penale; quindi non vi era violazione del giudicato penale né dell'art. 651 c.p.p. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, perché nel caso non era configurabile un'occupazione o detenzione illegittima del terreno da parte dello Stato e, soprattutto, non è configurabile una responsabilità risarcitoria da atto lecito in assenza di un fatto illecito, salvo i casi previsti dalla legge. La Corte ha distinto il modello dell'indennizzo in ipotesi particolari di compressione lecita della proprietà da parte della pubblica autorità, ritenendolo non applicabile alla confisca penale, il cui scopo è sottrarre il bene alla disponibilità dell'autore del reato. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dopo il rigetto dei precedenti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato per dedurre ultrapetizione o mancato rispetto della domanda; la Corte non ravvisa violazione perché la decisione d'appello si riferiva solo al fabbricato confiscato.
Richiamato per il vincolo del giudicato penale nel processo civile; la Corte esclude il contrasto con il giudicato perché il suolo era stato restituito e la confisca riguardava solo il fabbricato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della configurazione dei diritti sul bene; la Corte lo ritiene non violato perché il tema riguardava il solo fabbricato confiscato.
La Corte esclude la responsabilità aquiliana perché manca un fatto illecito dello Stato; fuori dai casi previsti dalla legge non è configurabile una responsabilità risarcitoria da atto lecito.
Richiamato per la tutela del diritto di proprietà, ma ritenuto non idoneo a fondare tutela dominicale risarcitoria in presenza di confisca penale lecita.
art. 42 Cost.
Invocato per la protezione della proprietà privata; la Corte richiama il bilanciamento solo per il modello indennitario, non per la fattispecie di confisca penale.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare l'omessa considerazione degli elementi istruttori; il motivo resta assorbito.
Richiamato per censurare il mancato esercizio di poteri istruttori in appello; il motivo è assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge posta a base di più motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma non esaminato autonomamente per infondatezza del nucleo doglianze.
Richiamato dal giudice di primo grado nel ragionamento sulla proprietà superficiaria, ma la Corte d'appello e la Cassazione escludono che questa fosse la corretta qualificazione del bene confiscato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.
art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU
Evocato in funzione comparativa per il modello indennitario della compressione lecita della proprietà, ma ritenuto non applicabile alla confisca penale in esame.
art. 2-ter legge n. 575 del 1965
Norma base del provvedimento di confisca; la Corte sottolinea che la confisca serve a sottrarre il bene alla disponibilità dell'autore del reato, non a costruire un indennizzo verso terzi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non è specificamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non confronta in modo puntuale la motivazione effettiva del giudice di merito.
- Il giudicato penale vincola il giudice civile solo nei limiti oggettivi e soggettivi in cui il provvedimento penale abbia deciso; se la confisca riguarda solo il fabbricato e il suolo è stato restituito, non vi è violazione del giudicato nel riconoscere allo Stato la proprietà del solo manufatto.
- La responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone un fatto illecito; fuori dai casi espressamente previsti dalla legge non è configurabile una responsabilità da atto lecito dannoso, né può essere trasformata in risarcimento una mera pretesa di compressione lecita della proprietà.
- Il modello dell'indennizzo per attività lecite della pubblica autorità opera solo nei casi in cui l'ordinamento preveda un bilanciamento specifico tra interessi contrapposti; tale schema non si estende automaticamente alla confisca penale, che ha funzione ablativa e non indennitaria.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una ricostruzione del fatto incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata, esso è inammissibile o infondato perché non coglie la reale portata della decisione di merito.
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