Cassazione Civile, Ordinanza n. 15292/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 60 giorni irrogato a una dipendente dell'Agenzia delle Entrate. La lavoratrice aveva impugnato la sanzione sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dall'azione disciplinare per non avere rispettato i termini perentori previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009. In particolare, la ricorrente deduceva che la decorrenza dovesse farsi risalire alla data in cui il direttore dell'ufficio aveva reso sommarie informazioni agli inquirenti nel corso delle indagini penali, cioè quando la notizia dei fatti era già emersa all'Amministrazione; da quel momento, secondo la ricorrente, sarebbero dovuti decorrere i termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare. Contestava quindi che si potesse attendere la chiusura delle indagini penali e l'accesso agli atti del fascicolo della Procura per ritenere acquisita una notizia di infrazione idonea ad avviare il procedimento. Sosteneva inoltre che, ove la notizia iniziale fosse stata incompleta, l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente avvalersi della sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001, e non dilatare i tempi del procedimento stesso. La Corte di appello aveva invece ritenuto che la "conoscenza qualificata" dell'infrazione si fosse perfezionata solo dopo la chiusura delle indagini e l'accesso al fascicolo penale, quando l'ufficio aveva potuto disporre di elementi completi e circostanziati per contestare l'addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare decorre quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione completa e sufficientemente circostanziata da consentire l'avvio corretto delle fasi di contestazione, istruttoria e irrogazione della sanzione. Ha ritenuto che la censura della lavoratrice, nella parte in cui cercava di ancorare la decorrenza alla data delle sommarie informazioni rese dal direttore agli inquirenti, richiedesse una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Ha inoltre escluso che l'art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 fosse stato violato, osservando che la sospensione del procedimento penale è facoltà dell'amministrazione e che, comunque, nel caso concreto il procedimento disciplinare non era ancora pendente al momento indicato dalla ricorrente perché mancava ancora una notizia di infrazione completa. La Corte ha quindi confermato che l'Amministrazione aveva acquisito la conoscenza qualificata solo con l'accesso agli atti penali e con gli esiti delle indagini, e ha lasciato ferme le decisioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per la presenza dell'Agenzia delle Entrate solo con mandato ai fini della partecipazione all'udienza.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Il termine perentorio per concludere il procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione, da parte dell'ufficio competente, di una notizia di infrazione completa e qualificata, idonea a consentire l'avvio corretto del procedimento nelle sue fasi essenziali.
art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale è una facoltà dell'amministrazione e presuppone che il procedimento disciplinare sia già pendente; non modifica il criterio di decorrenza del termine iniziale.
art. 69 d.lgs. n. 150 del 2009
Ha introdotto le modifiche al d.lgs. n. 165 del 2001 rilevanti per la disciplina dei termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato.
La Corte richiama i precedenti di legittimità e le relative motivazioni senza ripeterne integralmente il contenuto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
artt. 81, 110, 615-ter, comma 2, c.p.
Sono indicati come reati oggetto del procedimento penale parallelo dai quali muoveva anche il procedimento disciplinare.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, rileva non una conoscenza qualsiasi del fatto, ma l'acquisizione da parte dell'ufficio competente di una notizia di infrazione completa e sufficientemente qualificata.
- La completezza della notizia di infrazione va valutata in concreto: devono essere disponibili elementi idonei a consentire la contestazione dell'addebito e l'avvio regolare delle fasi procedimentali, senza che l'amministrazione sia costretta a fondare il procedimento su informazioni ancora lacunose o non univoche.
- La mera pendenza di un procedimento penale sul medesimo fatto non fa decorrere automaticamente i termini disciplinari da una prima informazione generica o incompleta; l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare opera solo se e quando il procedimento disciplinare sia già stato validamente instaurato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione dei termini disciplinari in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Se la notizia iniziale dei fatti non consente una contestazione specifica e completa, l'amministrazione può attendere l'acquisizione degli elementi ulteriori necessari a rendere l'infrazione pienamente conoscibile, senza incorrere in decadenza per mera inerzia.
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