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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29303/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava davanti al giudice tributario una cartella di pagamento per euro 9.846,61, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti indicati in ricorso (avviso di accertamento e ruolo). La CTP respingeva, la CTR confermava. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) omessa considerazione delle memorie illustrative e apparente/inesistente motivazione della CTR, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza; (2) nullità del contraddittorio e della costituzione in giudizio del riscossore, per asserita mancanza della procura ad litem e irregolarità della rappresentanza processuale; (3) violazione delle norme sulla riscossione e sull’onere della prova, sostenendo che, in assenza di costituzione dell’ente titolare del credito per inerzia del riscossore, i vizi degli atti prodromici avrebbero dovuto determinare la nullità derivata della cartella; (4) ulteriore censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione alle eccezioni sulla costituzione del riscossore, sulla procura e sulla mancata autorizzazione interna al conferimento del mandato. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha però espressamente rinunciato ai primi e al terzo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per intervenuta rinuncia espressa del ricorrente. Ha poi respinto il secondo motivo perché manifestamente infondato: la dedotta assenza della procura non era contestabile con il motivo proposto, e comunque l’eventuale vizio di costituzione del riscossore non comportava l’accoglimento del ricorso; inoltre, secondo il precedente delle Sezioni Unite richiamato, la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di avvocati del libero foro o dell’Avvocatura dello Stato non richiede, nei casi regolati, formalità o prova specifica ulteriore del presupposto. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente e intellegibile, al di sopra del minimo costituzionale, così da escludere la nullità per motivazione apparente. In conclusione, il ricorso è stato accolto solo nella parte in cui due motivi sono divenuti inammissibili per rinuncia, mentre per il resto è stato rigettato; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, senza pronuncia sulle spese verso la parte intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura di omessa motivazione della CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per veicolare le censure di nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha respinto le doglianze nonostante l’inquadramento come nullità.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato in relazione alla riscossione e alla chiamata in causa dell’ente creditore; la censura è stata dichiarata inammissibile per rinuncia.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere della prova; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso la decisività del vizio denunciato.

  • artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocati per la regolarità del contraddittorio e della rappresentanza nel processo tributario; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.

    richiamati per dedurre nullità processuali e difetto di rappresentanza; la Corte ha escluso le conseguenze invalidanti prospettate.

  • art. 395 c.p.c.

    indicato come rimedio per contestare l’assenza in atti della procura; non come mezzo ammissibile per il motivo proposto in cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal ricorrente e la rinuncia ai motivi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 quale conseguenza della definizione del giudizio come manifestamente infondato/inammissibile secondo la procedura accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del ricorso.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato nella ricostruzione delle modalità di patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati quale quadro normativo per l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato in relazione ai criteri generali per la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura di nullità per motivazione apparente è accoglibile solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo effettivamente controllabile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • La mancata produzione in atti della procura o la dedotta irregolarità della rappresentanza processuale non possono essere utilizzate in cassazione come doglianza generica se il vizio non è deducibile con il mezzo impugnatorio corretto; il rimedio va cercato, quando previsto, negli strumenti specifici di impugnazione straordinaria.
  • L’eventuale vizio di costituzione della parte resistente non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso della controparte: occorre sempre la decisività del vizio rispetto al dispositivo richiesto.
  • Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la costituzione in giudizio a mezzo di Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, nei casi consentiti, presuppone implicitamente la sussistenza dei requisiti legali previsti, senza necessità di ulteriore allegazione o prova nel giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorrente rinuncia espressamente ad alcuni motivi di cassazione, questi divengono inammissibili e la Corte decide sui restanti motivi secondo il loro autonomo fondamento.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la conferma della proposta del relatore può giustificare una condanna aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c., quale presidio contro l’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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