Cassazione Civile, Ordinanza n. 07710/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda due avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per le annualità 2012 e 2013 nei confronti di una società proprietaria di un immobile. Gli atti assumevano una rendita catastale di euro 158.600,00, già definita con precedente sentenza passata in giudicato. La società contestava che tale rendita dovesse applicarsi ai periodi d'imposta oggetto degli avvisi, sostenendo che per quelle annualità fosse ancora operante una diversa rendita catastale risultante da visura. Contestava inoltre le sanzioni irrogate, chiedendo l'applicazione del cumulo giuridico o della continuazione attenuata ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. La CTR rigettava l'appello ritenendo applicabile la rendita giudizialmente accertata anche agli anni contestati e negando il cumulo giuridico. In cassazione la società deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, lamentando che la CTR non avesse applicato il regime della continuazione attenuata per più violazioni relative a omessi o insufficienti versamenti su uno stesso immobile e per più annualità successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che, in un diverso giudizio relativo ad altre annualità e ad atti impositivi della medesima natura, la CTP di Bergamo aveva già applicato il cumulo giuridico e determinato un'unica sanzione per tutte le annualità coinvolte, con sentenza ormai passata in giudicato. Poiché il giudice dell'ultimo giudizio deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni già definite, la sopravvenuta formazione del giudicato esterno ha reso priva di interesse la censura della società sulla mancata applicazione del cumulo giuridico. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese e rilevando che, in caso di inammissibilità sopravvenuta, non si applica il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
"Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate"
La disposizione disciplina la continuazione attenuata in materia sanzionatoria anche sul piano processuale: in presenza di più giudizi non riuniti o davanti a giudici diversi, il giudice dell'ultimo processo deve ricostruire unitariamente la serie delle violazioni e rideterminare la sanzione complessiva, tenendo conto delle decisioni già intervenute.
È richiamato come norma sanzionatoria in relazione agli omessi o minori versamenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione autonoma, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle corti di giustizia tributaria.
È menzionato nel provvedimento impugnato come base per l'utilizzabilità della modifica della rendita catastale anche per periodi d'imposta anteriori alla notifica del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.
È richiamato in relazione alla procura speciale telematica conferita al difensore.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie per omessi o insufficienti versamenti riferiti allo stesso immobile e a più annualità successive, trova applicazione la continuazione attenuata dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con irrogazione di un'unica sanzione base aumentata nei limiti di legge.
- Quando esistono più giudizi non riuniti o pendenti davanti a giudici diversi relativi a violazioni suscettibili di unificazione, il giudice investito dell'ultimo atto di irrogazione ha il potere-dovere di ricostruire l'intera serie delle violazioni e di rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle decisioni precedenti.
- La formazione di un giudicato esterno che abbia già applicato il cumulo giuridico e quantificato la sanzione per tutte le annualità coinvolte può determinare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso contro una decisione che abbia omesso tale applicazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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