Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso e notificato telematicamente nei confronti di un notaio, in relazione a imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute in misura superiore rispetto a quanto versato in autoliquidazione. Il contribuente aveva pagato le somme richieste per evitare ulteriori aggravi e aveva impugnato l’atto, sostenendo: (1) che la CTR avesse errato nel negargli la legittimazione ad agire, poiché l’avviso era stato notificato direttamente a lui e quindi egli aveva interesse e legittimazione a contestare la pretesa tributaria; (2) che la pretesa fiscale fosse comunque infondata, perché l’atto sottostante sarebbe stato una rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto e non un atto traslativo, con conseguente applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, quando la pretesa tributaria è azionata direttamente nei confronti del notaio quale soggetto ritenuto obbligato al pagamento, questi è legittimato a impugnare l’avviso. Ha quindi cassato la sentenza della CTR. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito e ha rigettato il ricorso originario del contribuente, ritenendo infondata anche la questione di merito sulla tassazione della rinuncia all’usufrutto, in quanto tale rinuncia è assimilata, ai fini fiscali, a un trasferimento soggetto a imposta proporzionale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57
Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto; la norma non esclude la sua legittimazione a impugnare quando la pretesa fiscale sia rivolta direttamente contro di lui.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77
Il diritto al rimborso è riferito al contribuente e, per le sanzioni, al soggetto nei cui confronti la sanzione è applicata; la Corte richiama la disciplina per distinguere l’ipotesi ordinaria da quella in cui l’avviso sia emesso direttamente verso il notaio.
d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64
Il notaio è qualificato come responsabile d’imposta, soggetto obbligato per fatti e situazioni riferibili ad altri; tale qualità non gli sottrae legittimazione quando l’atto impositivo sia notificato direttamente a lui.
d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter
La Corte lo richiama per inquadrare il versamento in autoliquidazione effettuato dal notaio a seguito dell’avviso di liquidazione della cd. imposta principale (postuma).
d.lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e ss.
Le modalità telematiche e il modello unico informatico sono considerate strumenti meramente tecnologici e strumentali, che non alterano l’assetto sostanziale della responsabilità tributaria del notaio.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 10
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 58
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una distinta elaborazione interpretativa nella decisione.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 58
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una distinta elaborazione interpretativa nella decisione.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77
È richiamato anche in relazione alla legittimazione e al rimborso, nel quadro della disciplina dell’imposta di registro.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la questione richiamando la giurisprudenza sulla tassazione della rinuncia all’usufrutto.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 della tariffa allegata
La rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata a imposta proporzionale anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 20 e 21
Sono richiamati per evidenziare che la soppressa imposta di consolidazione non impedisce l’applicazione dell’imposta di registro agli atti negoziali di rinuncia all’usufrutto.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte, accolto il primo motivo, decide la causa nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame della questione sulla debenza delle imposte.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è azionata direttamente nei confronti del notaio rogante, questi è legittimato a impugnare l’avviso di liquidazione, poiché l’interesse a contestare la pretesa deriva dal fatto stesso che l’atto impositivo è rivolto contro di lui.
- La qualifica di responsabile d’imposta del notaio non esclude la sua legittimazione processuale se l’amministrazione finanziaria gli contesta in via diretta il pagamento del tributo.
- Le modalità telematiche di registrazione e l’autoliquidazione tramite MUI hanno natura meramente strumentale e non modificano il regime sostanziale della responsabilità del notaio per l’imposta principale.
- La rinuncia negoziale al diritto di usufrutto, ai fini fiscali, è assimilata a un trasferimento ed è soggetta a imposta proporzionale; diversamente, solo il venir meno dell’usufrutto per fatto naturale o legale non determina analoga imposizione negoziale.
- In presenza di una questione di puro diritto, già compiutamente dibattuta e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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