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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso e notificato telematicamente nei confronti di un notaio, in relazione a imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute in misura superiore rispetto a quanto versato in autoliquidazione. Il contribuente aveva pagato le somme richieste per evitare ulteriori aggravi e aveva impugnato l’atto, sostenendo: (1) che la CTR avesse errato nel negargli la legittimazione ad agire, poiché l’avviso era stato notificato direttamente a lui e quindi egli aveva interesse e legittimazione a contestare la pretesa tributaria; (2) che la pretesa fiscale fosse comunque infondata, perché l’atto sottostante sarebbe stato una rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto e non un atto traslativo, con conseguente applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, quando la pretesa tributaria è azionata direttamente nei confronti del notaio quale soggetto ritenuto obbligato al pagamento, questi è legittimato a impugnare l’avviso. Ha quindi cassato la sentenza della CTR. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito e ha rigettato il ricorso originario del contribuente, ritenendo infondata anche la questione di merito sulla tassazione della rinuncia all’usufrutto, in quanto tale rinuncia è assimilata, ai fini fiscali, a un trasferimento soggetto a imposta proporzionale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57

    Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto; la norma non esclude la sua legittimazione a impugnare quando la pretesa fiscale sia rivolta direttamente contro di lui.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77

    Il diritto al rimborso è riferito al contribuente e, per le sanzioni, al soggetto nei cui confronti la sanzione è applicata; la Corte richiama la disciplina per distinguere l’ipotesi ordinaria da quella in cui l’avviso sia emesso direttamente verso il notaio.

  • d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64

    Il notaio è qualificato come responsabile d’imposta, soggetto obbligato per fatti e situazioni riferibili ad altri; tale qualità non gli sottrae legittimazione quando l’atto impositivo sia notificato direttamente a lui.

  • d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter

    La Corte lo richiama per inquadrare il versamento in autoliquidazione effettuato dal notaio a seguito dell’avviso di liquidazione della cd. imposta principale (postuma).

  • d.lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e ss.

    Le modalità telematiche e il modello unico informatico sono considerate strumenti meramente tecnologici e strumentali, che non alterano l’assetto sostanziale della responsabilità tributaria del notaio.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 10

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 58

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una distinta elaborazione interpretativa nella decisione.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 58

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una distinta elaborazione interpretativa nella decisione.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77

    È richiamato anche in relazione alla legittimazione e al rimborso, nel quadro della disciplina dell’imposta di registro.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10

    È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la questione richiamando la giurisprudenza sulla tassazione della rinuncia all’usufrutto.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 della tariffa allegata

    La rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata a imposta proporzionale anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

  • R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 20 e 21

    Sono richiamati per evidenziare che la soppressa imposta di consolidazione non impedisce l’applicazione dell’imposta di registro agli atti negoziali di rinuncia all’usufrutto.

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    La Corte, accolto il primo motivo, decide la causa nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    È il parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame della questione sulla debenza delle imposte.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria è azionata direttamente nei confronti del notaio rogante, questi è legittimato a impugnare l’avviso di liquidazione, poiché l’interesse a contestare la pretesa deriva dal fatto stesso che l’atto impositivo è rivolto contro di lui.
  • La qualifica di responsabile d’imposta del notaio non esclude la sua legittimazione processuale se l’amministrazione finanziaria gli contesta in via diretta il pagamento del tributo.
  • Le modalità telematiche di registrazione e l’autoliquidazione tramite MUI hanno natura meramente strumentale e non modificano il regime sostanziale della responsabilità del notaio per l’imposta principale.
  • La rinuncia negoziale al diritto di usufrutto, ai fini fiscali, è assimilata a un trasferimento ed è soggetta a imposta proporzionale; diversamente, solo il venir meno dell’usufrutto per fatto naturale o legale non determina analoga imposizione negoziale.
  • In presenza di una questione di puro diritto, già compiutamente dibattuta e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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