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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20297/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Un Comune, socio unico di una società a responsabilità limitata partecipata e affidataria del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, ha convenuto davanti al tribunale alcuni componenti del consiglio di amministrazione e il sindaco/revisore della società, oltre alla società stessa, deducendo che la mancata tempestiva trasmissione a un concessionario dei flussi relativi ad avvisi di accertamento definitivi avrebbe impedito la tempestiva notifica dell’ingiunzione fiscale a un ente debitore, causando la perdita di un credito tributario per l’ente territoriale e, sul piano della società, la perdita degli oneri di riscossione. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice contabile; il Comune ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affermando che le azioni esercitate erano azioni civilistiche di responsabilità, concorrenti soltanto eventualmente con l’azione erariale. I controricorrenti hanno anche sollevato un’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti e hanno richiamato l’esistenza di un parallelo giudizio contabile, concluso con archiviazione o assoluzione, sostenendo altresì un profilo di ne bis in idem.

La decisione

La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del regolamento, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario su entrambe le azioni promosse dal Comune: sia sull’azione esercitata in qualità di socio nell’interesse della società per il danno al patrimonio sociale, sia sull’azione ex art. 2395 c.c. per il pregiudizio diretto al patrimonio del socio. La decisione valorizza la distinzione tra l’azione civilistica di responsabilità, diretta al pieno ristoro del danno, e l’azione contabile, volta alla tutela dell’interesse pubblico generale e soggetta a funzione prevalentemente sanzionatoria. Ne consegue che la pendenza o definizione del procedimento contabile non esclude la proponibilità dell’azione civile per i medesimi fatti, né determina violazione del principio del ne bis in idem. Il regolamento è stato quindi deciso nel senso della giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto dopo che era stata eccepita la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 127 ter c.p.c.

    È richiamato nel provvedimento del giudice di merito che, ritenuta pregiudiziale la questione di giurisdizione, ha assegnato alle parti termine per note.

  • art. 2395 c.c.

    È indicato come base dell’azione proposta dal socio per il danno diretto subito dal proprio patrimonio per effetto della condotta degli amministratori.

  • art. 2475 c.c.

    È richiamato tra le norme fondanti l’azione contro gli amministratori della società partecipata.

  • art. 2476 c.c.

    È richiamato tra le norme fondanti l’azione contro gli amministratori della società partecipata.

  • art. 2477 c.c.

    È richiamato tra le norme fondanti l’azione contro gli organi di controllo della società partecipata.

  • art. 13 r.d. n. 1214/1934

    È indicato come base della giurisdizione contabile in tema di responsabilità per danni erariali.

  • art. 1, comma 4, L. n. 20/1994

    È richiamato per l’estensione della giurisdizione contabile ai danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016

    Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

    Conferma la regola dell’applicazione della disciplina privatistica alle società partecipate, salvo deroghe speciali.

  • art. 12, d.lgs. n. 175/2016

    I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

    La Corte ne ricava la regola generale della sottoposizione degli organi delle società partecipate alle azioni civili ordinarie, con sola salvezza della giurisdizione contabile nei casi di danno erariale secondo i presupposti normativi.

  • art. 146, comma 2, l.fall.

    È richiamato per analogia nella ricostruzione della giurisdizione ordinaria sulle azioni di responsabilità cumulate esercitate dal curatore fallimentare.

Massime di principio

  • Nelle società partecipate da enti pubblici, la partecipazione pubblica non muta di per sé la natura privata della società né sposta automaticamente alla Corte dei conti la giurisdizione sulle azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo.
  • La giurisdizione contabile e quella civile possono coesistere sui medesimi fatti quando siano prospettati, da un lato, un danno erariale e, dall’altro, un danno azionabile con rimedi civilistici; l’interferenza tra i giudizi pone un problema di proponibilità, non di giurisdizione.
  • L’azione del procuratore contabile tutela l’interesse pubblico generale al corretto uso delle risorse ed ha funzione prevalentemente sanzionatoria; l’azione civile promossa dall’ente o dal socio tutela invece l’interesse particolare al pieno ristoro del danno e ha funzione riparatoria.
  • Il danno subito dal patrimonio della società partecipata per mala gestio degli amministratori resta, in linea di principio, danno della società e non danno erariale imputabile automaticamente al socio pubblico, in ragione dell’autonomia patrimoniale della società.
  • La sola qualità di socio pubblico non basta a radicare la giurisdizione contabile; occorre una specifica ipotesi di danno erariale nei termini delineati dalla legge e dalla giurisprudenza, mentre resta ferma la giurisdizione ordinaria per le azioni societarie o per il danno diretto al socio ex art. 2395 c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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