Cassazione Civile, Ordinanza n. 13843/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito e un precedente verbale unico di accertamento emessi dall'ente previdenziale per il mancato pagamento del minimale contributivo con riferimento ad alcuni lavoratori. La Corte d'appello aveva rigettato in parte l'opposizione, ritenendo provato il pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi del contratto collettivo sulla base del verbale ispettivo e della consulenza tecnica d'ufficio non specificamente contestati, e affermando inoltre che, nel settore edile, la sospensione dell'attività lavorativa concordata tra datore e lavoratore non esclude l'obbligo contributivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per essersi la Corte limitata a richiamare per relationem un precedente di legittimità; 2) violazione delle norme sul rito del lavoro e dell'art. 2697 c.c., assumendo un'inversione dell'onere della prova e sostenendo che spettasse all'ente dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva; 3) violazione della normativa sul minimale contributivo e sulla disciplina speciale dell'edilizia, sostenendo che la sospensione concordata dell'attività, pur non comunicata all'ente, dovesse escludere il versamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello non presentava una motivazione mancante o apparente: il richiamo per relationem a un precedente di legittimità non rende nulla la decisione, quando la Corte d'appello mostri di aderire consapevolmente alle argomentazioni del precedente e di applicarle al caso concreto. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente ritenuto provata dall'ente la debenza della contribuzione in base alla mancata contestazione dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo e nelle risultanze della c.t.u.; inoltre, la doglianza era inammissibile nella parte in cui pretendeva di rivalutare gli atti difensivi senza riportarne specificamente il contenuto. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che, nel settore edile, l'obbligo contributivo permane anche in caso di sospensione dell'attività lavorativa concordata tra datore e lavoratore, salvo le ipotesi tassative di esclusione previste dalla normativa speciale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa.
È richiamato in collegamento con l'obbligo motivazionale della sentenza.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al rito del lavoro e alla dedotta violazione delle regole di allegazione.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al rito del lavoro e alla dedotta violazione delle regole di contestazione.
L'onere della prova grava su chi vanta la pretesa, ma nella specie la Corte ha ritenuto che l'ente avesse fornito prova sufficiente e che non vi fosse inversione dell'onere probatorio.
art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
È richiamato dalla ricorrente quale norma sul minimale contributivo, invocata per escludere la debenza dei contributi nel caso concreto.
È richiamato dalla ricorrente in tema di base imponibile contributiva e minimale.
art. 2, comma 25, l. n. 549/1995
È richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina contributiva speciale.
art. 29, comma 1, d.l. n. 244/1995
È ritenuto norma speciale che, nel settore edile, individua tassativamente i casi di esclusione dall'obbligo contributivo per sospensione dell'attività lavorativa.
d.m. 16 dicembre 1996, art. 1
È richiamato come fonte regolamentare attuativa che individua le ipotesi tassative di sospensione rilevanti ai fini dell'esclusione contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, consente il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non determina nullità della sentenza quando il giudice di merito mostri di condividere e fare proprie le argomentazioni del precedente richiamato, rendendole applicate alla fattispecie concreta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice ritenga semplicemente raggiunta la prova sulla base di verbali ispettivi e di altri elementi non specificamente contestati.
- Nel rito del lavoro, la mancata contestazione specifica dei fatti dedotti in verbale ispettivo può concorrere a fondare la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.
- Nel settore edile, la sospensione dell'attività lavorativa concordata tra datore di lavoro e lavoratore non incide di per sé sull'obbligo contributivo, che resta dovuto salvo le ipotesi tassative previste dalla disciplina speciale.
- Le eccezioni o doglianze che presuppongono il contenuto di atti processuali devono essere dedotte in modo specifico e autosufficiente, indicando puntualmente gli atti rilevanti.
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