Sentenza del 18/11/2022 n. 34005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Equitalia avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato/iscritto ipoteca su immobili per cartelle di pagamento (importo complessivo € 2.217.699,81). Il motivo decisivo è la contestazione della dichiarazione di inammissibilità per tardività: la CTR aveva applicato il termine "lungo" ridotto a sei mesi (novellato dall'art. 46, co. 17 L. 18/06/2009 n. 69) calcolandolo dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (26/05/2011), ritenendo quindi tardiva la notifica dell'appello (notificato il 09/07/2012, ricevuto l'11/07/2012). Equitalia deduceva che, poiché il giudizio era stato instaurato con deposito dell'atto introduttivo il 16/06/2009 (prima dell'entrata in vigore della novella, 4/07/2009), doveva applicarsi il termine lungo originario di un anno (e non la riduzione a sei mesi). Altri motivi (presunta tardiva comunicazione dell'udienza, mancato esame della legittimità dell'iscrizione ipotecaria in presenza di fondo patrimoniale, nullità per notifiche tramite servizio postale privato) sono stati sollevati ma assorbiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la modifica del termine lungo di impugnazione (da un anno a sei mesi) introdotta dalla L. 18/06/2009 n. 69 si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della norma (4/07/2009). Nel caso di specie il giudizio era stato instaurato il 16/06/2009, pertanto continuava ad applicarsi il termine di un anno maggiorato della sospensione feriale; l'appello notificato il 9/7/2012 e ricevuto l'11/7/2012 era quindi tempestivo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati decisi nel merito.
Norme richiamate
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17
riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi
Ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, ma la Corte ha chiarito che tale modifica è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (4/07/2009)
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
"le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore"
Stabilisce la non retroattività delle modifiche procedurali: rileva la data di instaurazione del giudizio originario per determinare l'applicabilità della novella
Regola il termine "lungo" di impugnazione (termine perentorio decorrente dalla pubblicazione della sentenza). La novella 2009 ha modificato la durata, ma la norma originaria resta applicabile ai giudizi instaurati prima del 4/7/2009
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31 e 61
Norme processuali del processo tributario richiamate dai ricorrenti per questioni procedurali (es. comunicazione dell'udienza); tuttavia la Corte di legittimità non ha deciso su tali questioni perché assorbite dal motivo principale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
Norma in materia di iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione; le questioni sostanziali relative alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria (anche in presenza di fondo patrimoniale) sono state sollevate ma non decise, essendo il processo rinviato
Richiamato in relazione agli effetti del fondo patrimoniale; la Corte non ha esaminato la questione nel merito dato l'assorbimento dei motivi
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Richiami normativi posti a fondamento di doglianze processuali (es. inammissibilità del ricorso originario per modalità di notifica), non decisi per assorbimento
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, nullità, omesso esame di fatto decisivo). I motivi riferiti a tali lett. sono stati dedotti ma assorbiti dalla decisione sul primo motivo
Massime di principio
- Per stabilire quale termine processuale si applica occorre considerare la data di instaurazione del giudizio originario: se il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, resta applicabile il precedente testo (non vale la mera pendenza di gradi successivi).
- La riduzione del 'termine lungo' (art. 327 c.p.c.) operata dalla L. 69/2009 è da considerare non retroattiva: chi ha instaurato il giudizio prima del 4/7/2009 mantiene il termine originario (un anno, aumentato della sospensione feriale).
- Nel conteggio della tempestività dell'impugnazione rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado e le regole sulla sospensione feriale; verificare sempre la data di deposito/registrazione dell'atto introduttivo per determinare i termini applicabili.
- Se una decisione di secondo grado è annullata per errori di diritto procedurale (es. applicazione erronea di termini), le questioni di merito sollevate ma non trattate dal secondo grado restano aperte: la causa viene rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
- Le censure su notifiche (es. uso di servizio postale privato) o su difetti procedurali possono comportare nullità o inammissibilità ma vanno comunque valutate nel merito se la controversia viene riassunta; non sempre tali censure vengono decise se prevale un profilo processuale preliminare.
- Nel contenzioso tributario che coinvolge iscrizioni ipotecarie su immobili conferiti in fondo patrimoniale, è necessario documentare se i debiti erano o meno riconducibili ai bisogni familiari: tale accertamento incide sulla legittimità delle misure esecutive e dovrà essere svolto dal giudice di merito quando la questione viene riesaminata.
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