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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46790/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione alla liberazione condizionale avanzata da Marco Cefariello, collaboratore di giustizia, relativamente alla pena residua risultante dal cumulo. Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse attribuito rilievo eccessivo alla gravità dei reati e alla mancata adozione di iniziative risarcitorie, svalutando invece gli elementi positivi (durata e produttività della collaborazione, permessi premio, detenzione domiciliare, pareri favorevoli, impegno nello studio e volontariato). Denunciava altresì un errore nel computo della pena gia' espia- ta e l'uso di un generico "quid pluris" senza parametri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato il complesso delle circostanze: collaborazione proficua ma accompagnata, nei primi anni, da infrazioni disciplinari; miglioramento del percorso rieducativo solo a partire dal 2019; interesse per il volontariato recente (fine 2023); pena residua rilevante e breve periodo trascorso in detenzione domiciliare. Il rigetto è fondato sulla necessità di un giudizio prognostico sul ravvedimento fondato su elementi specifici e sulla legittima applicazione del principio di gradualità/ progressività del trattamento. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale logicamente coerente e conforme alla normativa e alla giurisprudenza, non ravvisando manifesta illogicità o errata interpretazione di legge. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (condanna delle relative spese processuali come implicito dal rigetto).

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 64)

    Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione ... la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare ... sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    La norma disciplina condizioni agevolate per i collaboratori di giustizia ma richiede espressamente la verifica del "ravvedimento" e la valutazione complessiva della collaborazione e della pericolosità sociale; non importa automaticamente i benefici al solo collaborare.

  • art. 176 cod. pen.

    Principio generale sulla liberazione condizionale: il "sicuro ravvedimento" non si identifica con la mera buona condotta, ma richiede comportamenti positivi che facciano ritenere l'abbandono delle scelte criminali e, in particolare, la volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. Utilizzato come parametro interpretativo per valutare l'effettività del ravvedimento.

  • art. 47-ter e art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norme sul regime alternativo della detenzione domiciliare e sui limiti/condizioni dei benefici; richiamate per spiegare che l'art.16-nonies può consentire deroghe ma richiede comunque verifica del ravvedimento e valutazione della pericolosità.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali utilizzati: art.51 c.p.p. relativo ai delitti citati nella norma speciale; art.173 disp. att. limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai soli strettamente necessari per la decisione.

Massime di principio

  • La mera partecipazione alla collaborazione con la giustizia non determina automaticamente il diritto ai benefici (liberazione condizionale, permessi premio, detenzione domiciliare): è necessario valutare il "ravvedimento" sulla base di elementi specifici e distinti.
  • Il giudizio sul ravvedimento deve considerare l'insieme della condotta del collaboratore: durata e costanza della collaborazione, infrazioni disciplinari pregresse, comportamento carcerario successivo, attività di studio/lavoro, rapporti con familiari e autorità, iniziative sociali o di volontariato, e la presenza o meno di iniziative riparatorie verso le vittime come elemento non esclusivo ma rilevante.
  • Il principio di gradualità del trattamento giustifica che il Tribunale richieda un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali (permessi, prosecuzione della detenzione domiciliare) soprattutto se la pena residua è lunga o i comportamenti positivi sono recenti.
  • L'assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie non costituisce di per sé motivo ostativo alla concessione del beneficio, ma è un elemento che va valutato insieme agli altri indici del ravvedimento.
  • La Corte di legittimità sindaca la motivazione del tribunale di sorveglianza solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o errata applicazione della legge: una motivazione coerente che tenga conto di gravità del reato, cronologia dei comportamenti e durata della pena è in genere invalicabile.

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