Cassazione Civile, Ordinanza n. 26724/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, dell’invito al pagamento e della conseguente sanzione per omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione a un ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso l’esclusione da una procedura di assegnazione della concessione di un bacino di cava per l’estrazione del marmo. Le società avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della propria tesi sulla debenza del contributo in misura fissa, non in misura variabile. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell’economia e della giustizia, sostenendo che nel giudizio sull’invito al pagamento del contributo unificato dovessero stare in giudizio solo la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che aveva emesso l’atto; con il secondo hanno contestato l’applicazione della tariffa fissa, affermando che il giudizio amministrativo avesse riguardato una controversia soggetta al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. e quindi al contributo unificato scaglionato ex art. 13, comma 6-bis, lett. d), d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito: il ricorso originario delle società è stato accolto nei confronti del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia e del Segretariato generale della giustizia amministrativa, mentre è stato dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza e novità della questione.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato ai fini della legittimazione processuale nel contenzioso tributario
art. 247 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
individua l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento del contributo unificato
art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'invito al pagamento del contributo unificato è atto autonomamente impugnabile
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente l'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato
art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato"
nel giudizio sul contributo unificato stanno direttamente in giudizio le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari
art. 13, comma 6-bis, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si applica alle sole controversie previste dall'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., con contributo variabile per scaglioni di valore
art. 13, comma 6-bis, lett. e), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si applica residualmente agli altri casi, con contributo fisso
art. 119, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
riguarda i giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture; la Corte vi ricomprende le procedure di affidamento di servizi mediante concessione
art. 119, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato nel testo per delimitare l'ambito del rito abbreviato
richiamato come norma processuale collegata al rito speciale per le controversie di cui all'art. 119 c.p.a.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi
richiamato con riferimento al dedotto omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo all'invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione passiva spetta all'ufficio giudiziario che ha emesso l'invito, e non ad altre amministrazioni statali estranee all'atto.
- L'invito al pagamento del contributo unificato costituisce atto autonomamente impugnabile, poiché la sua mancata contestazione e il mancato pagamento conducono all'irrogazione automatica della sanzione accessoria.
- La disciplina del contributo unificato nei giudizi amministrativi va determinata in base all'effettivo oggetto della controversia e alla riconducibilità alla categoria tassativa dell'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., non già al solo rito concretamente adottato dal giudice.
- Le controversie aventi ad oggetto procedure di assegnazione di concessioni di beni demaniali non rientrano, per ciò solo, nelle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 119 c.p.a.; per esse opera la previsione residuale del contributo fisso.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, anche dichiarando l'inammissibilità soggettiva del ricorso originario nei confronti delle parti prive di legittimazione passiva.
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