Cassazione Civile, Ordinanza n. 04337/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica con cui un Comune ha richiesto a una società proprietaria di un immobile la maggiore IMU per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, sull'immobile classificato D/7. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma il Comune ha appellato e la CTR ha riformato la decisione, ritenendo che l'immobile fosse di fatto utilizzabile, che eventuali omissioni nel ripristino non potessero che ricadere sulla proprietaria e che la comunicazione di inagibilità fosse tardiva perché effettuata solo nel 2017. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato confronto con le difese e con la sentenza di primo grado; 2) violazione della disciplina sull'agevolazione IMU per gli immobili inagibili/inabitabili, sostenendo che la CTR avesse introdotto un requisito non previsto dalla legge e che l'indennizzo percepito non escludesse la riduzione d'imposta; 3) violazione delle norme processuali sul giudicato interno e sulla devoluzione in appello, assumendo che il Comune avesse prestato acquiescenza e limitato l'appello a profili diversi; 4) ulteriore violazione della disciplina IMU, sostenendo che non vi fosse inosservanza dell'onere di presentare la perizia sullo stato dell'immobile e che il diritto all'agevolazione non potesse essere subordinato a formalità, poiché in atti vi erano due perizie sullo stato dei luoghi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente fatti, difese e ragioni decisorie. Ha escluso il giudicato interno e l'acquiescenza del Comune, osservando che l'atto di appello aveva investito l'intera sentenza di primo grado e che l'impugnazione di uno solo degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione. Ha dichiarato inammissibile la censura di violazione di legge sulla riduzione IMU, perché diretta in realtà a contestare un accertamento di fatto della CTR sull'effettiva utilizzabilità del bene, desunta anche dall'indennizzo da tempo percepito per il ripristino. Ha infine dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome e la mancata censura utile di entrambe impediva la cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la prassi, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro per denunciare vizi di motivazione, violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte distingue tra censura ammissibile e tentativo di rimettere in discussione l'accertamento di fatto
art. 111, comma 6, Cost.
è evocato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza; la Corte esclude che nella specie vi sia motivazione apparente
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza; non è ravvisata sua violazione
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di appello sufficiente
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la motivazione sia mancante o apparente
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
evocato per sostenere la formazione di giudicato interno/limiti dell'appello; la Corte afferma che l'appello del Comune era idoneo a investire l'intera sentenza
richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa omissioni decisorie rilevanti
invocato dalla ricorrente come disciplina della riduzione IMU per immobili inagibili/inabitabili; la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla utilizzabilità del bene
art. 13, comma 3, lett. b, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
indicato dalla Corte come disposizione analogamente rilevante per l'IMU, al posto dell'art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992 erroneamente citato dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento all'onere della prova nel sistema delle censure, senza un autonomo statuto decisorio nella motivazione
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare fatti, deduzioni delle parti e ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma chiara e completa è sufficiente.
- Ai fini del giudicato interno, l'impugnazione di un solo elemento della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull'intera statuizione, sicché non vi è acquiescenza quando l'appello investe sostanzialmente la decisione.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste formale dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; se una ratio resta intatta, il ricorso difetta di interesse sulle altre censure.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, come l'effettiva utilizzabilità di un bene o la rilevanza di documentazione tecnica, salvo che si denunci un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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