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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07418/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da diversi utenti del servizio idrico fognario di Riva Trigoso per ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le domande degli utenti, accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta originaria e ritenuto invece sussistente un rapporto contrattuale di fatto con il diverso gestore del servizio, condannandolo alla restituzione. In appello il Tribunale di Genova, in parziale riforma, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ordine alla domanda di ripetizione proposta dagli utenti, ma aveva accolto l'appello condizionato degli utenti dichiarando tenuta la società convenuta originaria a pagare le somme richieste, e, a sua volta, aveva accolto l'appello condizionato di quest'ultima condannando il gestore subentrato a rimborsarla di quanto versato agli utenti. Avverso tale sentenza il gestore subentrato proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, poi rinunciato prima della decisione; la controparte proponeva ricorso incidentale con sei motivi, deducendo violazioni di norme in tema di servizio idrico integrato, obbligazioni, ripetizione d'indebito, onere della prova, disciplina regionale e prescrizione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non si discostasse dai principi già affermati con precedente ordinanza della stessa Corte e, quindi, ha rigettato il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, dichiarando estinto il giudizio limitatamente a tale impugnazione. Ha poi esaminato il ricorso incidentale e lo ha rigettato, ritenendo le censure infondate perché la decisione impugnata era conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le due società ricorrenti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, ritenendo applicabile tale misura solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Ha invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

    Norma processuale utilizzata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c.

    È il parametro invocato nei motivi del ricorso incidentale per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 74, 101 e 105 d.lgs. n. 152 del 2006

    violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati dalle parti come norme del settore idrico e della disciplina del servizio.

  • art. 2 d.m. 30 settembre 2009, n. 102

    dell’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n. 102

    Richiamato nei motivi del ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico.

  • artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.

    violazione o falsa applicazione ... degli artt.1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.

    Richiamati per contestare obblighi di correttezza, inadempimento, integrazione ed interpretazione del contratto, risoluzione, somministrazione e ripetizione dell'indebito.

  • artt. 105, 154 e 155 d.lgs. n. 152 del 2006

    e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati in relazione al servizio idrico e alla disciplina tariffaria/gestoria.

  • art. 113 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare la decisione quanto all'attività valutativa del giudice e al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova.

  • artt. 141, 147, 149, 154 e 155 d.lgs. n. 152 del 2006

    e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati nel quarto motivo in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato.

  • art. 4 L.R. n. 29/2007

    dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007

    Richiamato quale norma regionale rilevante nella disciplina del servizio.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. n. 13 del 2009

    dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009

    Richiamato per il quadro normativo in tema di depurazione/tariffa del servizio idrico.

  • art. 2948 c.c.

    violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 cod. civ.

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione breve dei crediti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, ritenuta non applicabile al ricorso principale rinunciato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale in cassazione produce l'estinzione del giudizio limitatamente a tale impugnazione anche se non è accettata dalla controparte, poiché la rinuncia all'impugnazione non ha natura accettizia.
  • La rinuncia al ricorso principale non determina l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, che deve essere comunque esaminato e deciso.
  • Nel contenzioso relativo alla ripetizione di somme pagate per il servizio di depurazione, le censure di legittimità vanno respinte quando la sentenza impugnata si conforma ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica alla mera rinuncia al ricorso principale, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso incidentale è respinto e il principale è estinto per rinuncia, è possibile compensare integralmente le spese tra le società ricorrenti, mentre resta ferma l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato al solo ricorrente incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoContratto di somministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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