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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17148/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 emesso da un comune nei confronti di alcuni soggetti che agivano quali eredi beneficiati del contribuente originario. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado con una motivazione ritenuta dai ricorrenti del tutto generica e meramente adesiva alla sentenza appellata. In cassazione i contribuenti hanno dedotto tre motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per relationem, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'obbligo motivazionale; con il secondo hanno lamentato violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale dei terreni edificabili ai fini ICI, sostenendo che il comune avesse attribuito un valore uniforme senza procedere alla necessaria suddivisione in zone omogenee; con il terzo hanno denunciato omesso esame e falsa valutazione di un documento istruttorio (perizia dell'Agenzia del territorio) che, a loro dire, avrebbe provato una base imponibile diversa. Il comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della notifica dell'appello e la conseguente formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, perché l'atto era stato notificato alla parte e non al procuratore costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza illustrare le censure di gravame né spiegare il percorso logico-giuridico seguito. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale condizionato del comune, rilevando che la notifica dell'appello alla parte personalmente, anziché al difensore, integra nullità sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro totale omissione o la motivazione meramente adesiva comporta nullità.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Si applicano al giudizio d'appello tributario le regole di motivazione e forma della sentenza che impongono un'autonoma valutazione delle censure.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente un mero rinvio generico alla sentenza di primo grado.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere di motivazione è presidio costituzionale del giusto processo e della controllabilità della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle norme processuali sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione delle norme sostanziali sui criteri di determinazione del valore imponibile e la nullità per errori di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non alla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Ai fini ICI il valore delle aree edificabili va determinato secondo il valore venale in comune commercio, con valutazione coerente con i criteri normativi richiamati dai contribuenti.

  • art. 59 d.lgs. 446/1997

    Rileva quale base normativa per i criteri comunali di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove introdotte dalle parti secondo le regole processuali; l'omesso esame di documenti rilevanti può integrare vizio denunciabile nei limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere svolta secondo il prudente apprezzamento nei casi previsti, senza ignorare elementi istruttori decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorso incidentale richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato.

  • art. 330 c.p.c.

    La notifica dell'impugnazione al difensore domiciliatario è la regola, ma la sua violazione comporta nullità sanabile, non inesistenza.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario disciplina le notifiche e i relativi rinvii al codice di procedura civile.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notifica dell'impugnazione va rinnovata d'ufficio, salvo sanatoria per costituzione dell'intimato.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La costituzione della parte intimata sana con efficacia ex tunc la nullità della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso incidentale sono dovuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Determina l'importo del contributo unificato cui si aggiunge, nei casi previsti, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla quando si limita a un'adesione generica alla decisione di primo grado senza riportare e vagliare le specifiche censure dell'appellante, perché in tal modo la motivazione resta apparente e non consente di individuare il thema decidendum.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello rende percepibile, anche per sintesi, il percorso logico seguito e mostra di avere esaminato criticamente le doglianze dell'impugnante; non basta un mero rinvio formale alla sentenza precedente.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente, e non alla semplice insufficienza o non persuasività della motivazione.
  • Nel processo tributario la notifica dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente invece che al difensore costituito integra nullità della notificazione e non inesistenza; la nullità è sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la nullità della sentenza per difetto di motivazione assorbe le censure di merito sulla corretta determinazione della base imponibile e sulla valutazione dei documenti istruttori.
  • La denuncia in cassazione di una sentenza motivata per relationem richiede che il ricorso specifichi sia il contenuto della motivazione richiamata sia le critiche mosse in appello, così da dimostrare l'elusione del dovere motivazionale del giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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