Cassazione Civile, Ordinanza n. 18550/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di un avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale. L'avviso riguardava la registrazione, avvenuta con imposta fissa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 460/1997, di un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la ricorrente, in qualità di compratrice, e un ente religioso; al contratto era collegato un leasing finanziario stipulato tra la ricorrente e una ONLUS, che aveva ottenuto il godimento del bene con facoltà di acquisto finale. Con il primo motivo la società denunciava violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato l'operazione negoziale complessiva e la sua causa economica unitaria, volta a consentire alla ONLUS l'acquisto dell'immobile mediante finanziamento della società. Con il secondo motivo deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 460/1997, per disparità di trattamento rispetto agli atti traslativi in favore di ONLUS, nella parte in cui non prevederebbe lo stesso trattamento per i leasing traslativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in base all'art. 20 d.P.R. 131/1986 come modificato e interpretato autenticamente dal legislatore, l'imposta di registro va applicata sulla base degli elementi desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extra-testuali o atti collegati. Pur riconoscendo che l'operazione complessiva potesse avere una causa economica unitaria, ha escluso che ciò consenta di tassare l'atto in funzione della causa dell'intera operazione anziché dell'atto di compravendita in sé. Ha inoltre escluso la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.lgs. 460/1997. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza della legge interpretativa; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati"
La Corte ha applicato la versione dell'art. 20 risultante dalla modifica legislativa e dalla sua interpretazione autentica: l'imposta di registro si determina guardando al solo atto registrato e agli elementi desumibili da esso, senza valorizzare elementi esterni o negozi collegati.
art. 22 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
La norma è richiamata come base del regime di imposta fissa per gli atti traslativi a favore di ONLUS; la Corte ha escluso che la sua disciplina comporti una questione di illegittimità costituzionale nel caso di leasing collegato.
Richiamato solo come parametro di censura del primo motivo; la Corte non vi dedica un'autonoma interpretazione, ritenendo infondata la doglianza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
Richiamata nel secondo motivo quale parametro del sindacato di legittimità sulla questione di costituzionalità.
art. 3 Cost.
Invocato per denunciare una asserita disparità di trattamento fiscale; la Corte ha escluso la fondatezza della questione.
art. 42 Cost.
Invocato nel secondo motivo a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte ha respinto la censura.
art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205
La Corte richiama la modifica normativa che ha inciso sull'art. 20 d.P.R. 131/1986, valorizzandola come base del nuovo criterio interpretativo.
art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato quale disposizione che attribuisce natura di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, quando la norma di riferimento impone di guardare alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto registrato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, il giudizio impositivo non può fondarsi su elementi extra-testuali né sugli atti collegati.
- Il collegamento negoziale tra più contratti non elimina l'autonomia causale e giuridica di ciascun negozio: l'unitarietà dell'operazione economica non consente, di per sé, di sostituire all'atto singolarmente registrato la causa complessiva dell'operazione ai fini dell'imposta di registro.
- La disciplina tributaria speciale prevista per gli atti traslativi in favore di ONLUS non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie diverse come il leasing traslativo collegato a una compravendita, se la legge non lo prevede espressamente.
- Le censure di illegittimità costituzionale basate su un asserito trattamento fiscale deteriore devono confrontarsi con il dato normativo effettivamente vigente e con l'interpretazione autentica fornita dal legislatore; se tale dato esclude il presupposto della disparità prospettata, la questione è infondata.
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