Cassazione Civile, Ordinanza n. 08471/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un preteso scambio di piccole superfici immobiliari intervenuto nel 1998 tra il dante causa della società e i due condomìni, finalizzato a consentire il comodo uso di un impianto autoclave. Secondo la ricorrente, il dante causa avrebbe ceduto ai condomìni una porzione di circa 4 mq destinata ad essere aggregata al locale autoclave, ricevendo in cambio un piccolo spazio poi incorporato al locale commerciale, successivamente conferito alla società. Dopo un ordine amministrativo di rimessione in pristino, il dante causa avrebbe restituito l'area ricevuta, mentre i condomìni avrebbero trattenuto la porzione di 4 mq. La società ha quindi chiesto la restituzione della particella o, in subordine, la declaratoria di nullità o risoluzione dell'accordo e la conseguente restituzione del bene. Il Tribunale ha qualificato la domanda come rivendica e l'ha rigettata per difetto di prova del diritto di proprietà della società e del suo dante causa. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo rinunciate le domande subordinate e inammissibile la deduzione, in appello, dell'esistenza di un comodato gratuito. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito non avessero esaminato la documentazione prodotta e non avessero considerato la possibilità di acquisire ulteriori elementi istruttori; con il secondo ha censurato la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che nel procedimento di correzione non vi sia una vera soccombenza e quindi non possano essere liquidate spese contro la parte istante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando vi sia "doppia conforme" tra primo e secondo grado, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto nel ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2024, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. non può essere pronunciata alcuna condanna alle spese, perché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa e non vi è soccombenza. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del procedimento di correzione. Le spese del giudizio di legittimità non sono state poste a carico delle controparti perché i condomìni risultavano non validamente costituiti.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.
in caso di conferma della decisione di primo grado, limita la deducibilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo.
art. 54, commi 2 e 3-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
termine del giorno 11-9-2012
richiamato per individuare la disciplina temporale applicabile al giudizio d'appello ai fini della "doppia conforme".
art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per il regime temporale del ricorso per cassazione rispetto alla disciplina sulla "doppia conforme".
procedimento disciplinato dall'art. 288 c.p.c.
nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è configurabile soccombenza e non possono essere liquidate le spese.
violazione dell'art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese presuppone soccombenza, che manca nel procedimento di correzione degli errori materiali.
procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
il procedimento è qualificato come sostanzialmente amministrativo e non contenzioso, quindi non legittima una statuizione sulle spese.
deve dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione
l'amministratore può costituirsi e impugnare senza preventiva autorizzazione, ma deve ottenere la ratifica dell'assemblea per evitare l'inammissibilità dell'atto.
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso straordinario per cassazione
ammesso avverso l'ordinanza che liquida le spese nel procedimento di correzione, perché tale statuizione ha carattere decisorio e definitivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle rationes decidendi di fatto poste a base delle due decisioni.
- In presenza di "doppia conforme", non basta lamentare genericamente l'omesso esame di documenti o la mancata ammissione di prove: occorre confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e dimostrare un effettivo scarto argomentativo-fattuale tra primo e secondo grado.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. non è configurabile una vera soccombenza, perché il procedimento ha natura non contenziosa e sostanzialmente amministrativa; ne segue che non può essere pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
- Avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale è ammesso ricorso straordinario per cassazione, poiché tale statuizione ha natura decisoria e definitiva.
- L'amministratore del condominio può costituirsi in giudizio e impugnare la decisione nelle controversie relative alle parti comuni anche senza preventiva autorizzazione assembleare, ma deve poi ottenere ratifica dell'assemblea, altrimenti l'atto è esposto a declaratoria di inammissibilità.
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