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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21687/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un atto relativo alla TARSU per gli anni d’imposta 2010-2012, emesso dopo un sopralluogo che aveva portato a ritenere tassabile una superficie più ampia adibita a ristorante. In un primo momento era stato notificato un avviso di accertamento con rettifica della superficie da 203 mq a 516 mq; la contribuente aveva poi presentato istanza di autotutela chiedendo una riduzione del 20% per l’uso stagionale del terrazzo scoperto, istanza accolta dal concessionario, che aveva ridotto la superficie di 49 mq. Successivamente era stato notificato un secondo atto, denominato come rettifica della precedente versione, che indicava la superficie corretta in 467 mq. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che tale secondo atto fosse una mera revoca parziale in autotutela del precedente accertamento, non autonomamente impugnabile, e perciò ha dichiarato inammissibile il ricorso originario. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione della disciplina sull’autotutela e sull’impugnabilità degli atti tributari, perché il secondo atto sarebbe stato autonomo e impugnabile; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, per avere dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la presenza di una pretesa impositiva; violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo il giudice d’appello deciso su circostanze non dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto unitariamente tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del secondo atto come semplice riduzione in autotutela della pretesa originaria, quindi come revoca parziale conservativa e non sostitutiva, priva di autonoma impugnabilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso introduttivo era correttamente dichiarata, anche a prescindere dal fatto che il primo avviso non fosse stato impugnato. La Corte ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che l’impugnabilità dell’atto è questione rilevabile d’ufficio, e ha ritenuto infondata la richiesta di incidente di costituzionalità. Il ricorso è stato rigettato, senza liquidazione delle spese per mancata difesa dell’intimato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2-quater d.l. 564/1994 conv. in L. 656/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’autonomia dell’atto e i limiti dell’autotutela; la Corte esclude che la rettifica in diminuzione integri una nuova pretesa

  • art. 63 d.lgs. 507/1993

    richiamato dalla ricorrente in tema di TARSU e procedimento di accertamento

  • art. 19 d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’impugnabilità del provvedimento rettificativo

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’accertamento dei tributi locali

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    la Corte afferma che la riduzione in autotutela di un precedente avviso non costituisce atto autonomamente impugnabile

  • art. 24 Cost.

    invocato per contestare la compressione del diritto di difesa; la Corte ritiene che l’impugnazione del primo atto garantisca pienamente la difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di ultrapetizione, osservando che l’impugnabilità dell’atto è rilevabile d’ufficio

  • art. 2, art. 3, art. 25, art. 113 Cost.

    richiamati nella prospettata questione di costituzionalità, che la Corte reputa infondata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La modifica in diminuzione di un precedente avviso di accertamento, adottata in autotutela, ha natura conservativa e non sostitutiva: non introduce una nuova pretesa tributaria, ma riduce quella originaria.
  • Un provvedimento meramente riduttivo della pretesa, privo di portata ampliativa, non è autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992, anche se il contribuente abbia omesso di impugnare l’atto originario e persino se lo abbia tempestivamente impugnato.
  • L’autonoma impugnabilità è configurabile solo quando il nuovo atto sia ampliativo della pretesa originaria o comunque presenti una diversa e lesiva pretesa impositiva.
  • La questione relativa all’impugnabilità dell’atto tributario può essere esaminata d’ufficio dal giudice, sicché non sussiste ultrapetizione se il giudice rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità.
  • La garanzia del diritto di difesa del contribuente è assicurata dalla possibilità di impugnare tempestivamente l’atto impositivo originario; la successiva riduzione in autotutela non apre un nuovo termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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