Cassazione Civile, Ordinanza n. 11895/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La Guardia di Finanza effettuava una verifica fiscale nei confronti di una società per i periodi d'imposta 2015-2018, conclusa con PVC del 23 marzo 2021. Per il 2015 emergevano irregolarità penalmente rilevanti e il giorno successivo veniva trasmessa notizia di reato; l'Ufficio riteneva così operante il raddoppio dei termini di accertamento per IRES e IVA. Seguiva la notifica, il 23 novembre 2021, di un avviso di accertamento per maggior reddito e maggiore IVA, fondato sull'uso di fatture oggettivamente inesistenti. La società impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, otteneva accoglimento in appello con annullamento per decadenza. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 67 d.l. 18/2020 e 157 d.l. 34/2020, sostenendo che dovesse applicarsi la sospensione emergenziale di 85 giorni ex art. 67, poiché la verifica fiscale costituiva attività di controllo e la notizia di reato sarebbe intervenuta entro i termini così prorogati; secondo la ricorrente, pertanto, il raddoppio dei termini avrebbe reso tempestivo l'avviso notificato nel novembre 2021.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sospensione emergenziale ex art. 67 d.l. 18/2020 si applica in generale alle attività degli uffici anche mediante spostamento in avanti dei termini, ma che, per gli atti impositivi con decadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, opera la disciplina speciale dell'art. 157 d.l. 34/2020, che differisce la notificazione nel periodo 1 marzo 2021-28 febbraio 2022 e assorbe la proroga di 85 giorni. Poiché per l'anno 2015 il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2020 e l'avviso è stato notificato il 23 novembre 2021, la Corte ha confermato la statuizione di decadenza e ha rigettato il ricorso, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
ha consentito la trattazione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo per violazione di legge
la sospensione dei termini degli uffici impositori si applica alle attività da compiersi nel periodo emergenziale e determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini, ma non può operare cumulativamente quando trovi applicazione la disciplina speciale dell'art. 157 d.l. n. 34/2020
costituisce norma speciale dettata dall'emergenza Covid per gli atti impositivi i cui termini decadenziali scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; il differimento ivi previsto assorbe la proroga di 85 giorni dell'art. 67 d.l. n. 18/2020
richiamato quale base del termine di decadenza per le imposte dirette e del raddoppio dei termini nella versione ratione temporis
richiamato quale base del termine di decadenza per l'IVA e del raddoppio dei termini nella versione ratione temporis
richiamato come fattispecie penale collegata all'uso di fatture o altri documenti inesistenti
artt. 8, 10 e 11 d.lgs. n. 74/2000
richiamati nel riepilogo delle condotte emerse nel procedimento penale presupposto
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini prevista per gli uffici impositori non riguarda solo gli adempimenti da eseguire entro il periodo di sospensione, ma determina in via generale uno slittamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
- Quando per gli atti impositivi trovi applicazione la disciplina speciale emergenziale che differisce il termine di notificazione, tale disciplina assorbe la proroga aggiuntiva di 85 giorni prevista da altra norma emergenziale e impedisce una duplicazione dei benefici temporali.
- Ai fini della tempestività dell'avviso di accertamento, occorre individuare la disciplina emergenziale concretamente applicabile in base alla data di scadenza ordinaria del termine decadenziale; se l'atto è notificato oltre il termine risultante dalla norma speciale, l'accertamento è tardivo e va annullato.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento presuppone la verifica della tempestiva operatività della disciplina che consente la notifica entro il termine utile; se quest'ultimo è spirato, la segnalazione penale non può sanare la decadenza già maturata.
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