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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26956/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni e recupero di diritti doganali relativo a importazioni effettuate nel 2012. L'Amministrazione doganale contestava che, nella determinazione del valore in dogana delle merci importate, non fossero state incluse le royalties dovute alla licenziante in forza di contratti di licenza collegati alla commercializzazione di prodotti fabbricati in Cina e importati tramite una controllata estera della società importatrice. La società aveva impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che i licenzianti non avessero un potere di controllo sui venditori/produttori tale da far ritenere le royalties una condizione della vendita. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia e motivazione apparente/contraddittoria della CTR per non avere esaminato tutti i contratti e le clausole rilevanti; (2) violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello della società per difetto di specificità; (3) falsa applicazione della disciplina doganale unionale e dei principi sull'ermeneutica contrattuale, sostenendo che le clausole dei contratti di licenza attribuivano al licenziante un potere di controllo sul produttore/venditore, così da imporre l'inclusione delle royalties nel valore doganale; (4) omesso esame del fatto decisivo che il venditore era una società appartenente al medesimo gruppo dell'acquirente/licenziataria, elemento idoneo a incidere sull'accertamento del controllo o orientamento del licenziante.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo; ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che la CTR non aveva correttamente valutato, ai fini della nozione di "condizione della vendita", le clausole contrattuali che potevano integrare indicatori di controllo del licenziante sul produttore e non aveva considerato il rilievo dell'appartenenza al medesimo gruppo societario di acquirente e venditore.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare omessa pronuncia, nullità della sentenza e violazione di norme sul contenuto della motivazione o sulla specificità dell'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione asseritamente carente o illogica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omessa pronuncia, che però la Corte esclude poiché la CTR aveva comunque deciso sulla pretesa sostanziale dell'Amministrazione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato in cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che la specificità dell'appello tributario va interpretata restrittivamente e che il gravame non è inammissibile se, considerato nel suo complesso, manifesta in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui utilizzato per la disciplina del valore doganale e dei diritti di licenza.

  • artt. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle norme processuali e doganali, ma la Corte valorizza la questione come errore di sussunzione, non come contestazione dell'accertamento fattuale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di falsa applicazione, ma il nucleo della decisione riguarda la corretta applicazione della disciplina doganale ai fatti accertati.

  • artt. 29 e 32 reg. CEE n. 2913/1992

    Disciplina del valore in dogana: il valore di transazione è la regola e le royalties si aggiungono quando ricorrono le condizioni previste per la loro inclusione.

  • art. 157 reg. CEE n. 2454/1993

    Le royalties si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo se si riferiscono alle merci da valutare e costituiscono una condizione di vendita.

  • art. 159 reg. CEE n. 2454/1993

    Per i marchi di fabbrica, l'importo si aggiunge soltanto se le merci sono rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, sono commercializzate col marchio e l'acquirente non è libero di rifornirsi da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 reg. CEE n. 2454/1993

    Quando il pagamento è effettuato a un terzo, la condizione di cui all'art. 157 si considera soddisfatta solo se il venditore o una persona a esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.

  • art. 143 reg. CEE n. 2454/1993

    La nozione di controllo tra persone legate è ampia e comprende il potere, di diritto o di fatto, di costrizione o di orientamento.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati come criteri di interpretazione contrattuale, utilizzati per leggere le clausole di licenza e verificare se integrino un controllo rilevante ai fini doganali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è obiettivamente incomprensibile.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere l'interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità dell'appello tributario, trattandosi di norma eccezionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una domanda o eccezione decisiva; non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla pretesa in modo incompatibile con la tesi non esaminata.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo della Cassazione si limita al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente: è sufficiente che, dall'atto considerato nel suo complesso, emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • Ai fini del valore doganale, le royalties si aggiungono al prezzo delle merci importate solo quando siano riferibili alle merci valutate e costituiscano una condizione della vendita; la verifica deve essere condotta in concreto sulle clausole contrattuali e sui rapporti tra venditore, licenziante e acquirente.
  • La nozione di "condizione di vendita" può desumersi anche indirettamente dal complesso delle clausole contrattuali, e non solo da una pattuizione espressa, quando il tenore complessivo dei rapporti mostri che il pagamento delle royalties è tale da incidere sulla disponibilità del venditore a concludere l'operazione.
  • Il concetto di controllo rilevante ai fini doganali ha portata ampia e comprende anche un potere di orientamento di fatto, desumibile da indicatori quali approvazione dei produttori, ispezioni, vincoli su produzione, qualità, distribuzione o condizioni operative.
  • L'appartenenza di venditore e acquirente al medesimo gruppo societario è un fatto potenzialmente decisivo ai fini della verifica del controllo o dell'orientamento del licenziante e non può essere trascurato nella ricostruzione della condizione di vendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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