Cassazione Civile, Ordinanza n. 34677/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di mutuo erogati dalla banca a una società, che ha chiesto il risarcimento dei danni per asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la cancellazione della segnalazione e la restituzione di somme indebitamente corrisposte sui mutui. La società sosteneva che la segnalazione fosse indebita perché il rapporto dare-avere complessivo con la banca le sarebbe stato favorevole e perché, comunque, la banca avrebbe dovuto valutare in concreto la sussistenza di una grave e non transitoria difficoltà economica. Contestava inoltre il sistema di ammortamento alla francese, deducendo anatocismo, illegittima applicazione di un tasso effettivo superiore a quello contrattuale e possibile superamento del tasso soglia antiusura. Nei motivi di ricorso ha anche lamentato omesso esame di fatti decisivi, violazione del giudicato e mancata pronuncia sulla determinabilità del tasso e sulla richiesta di CTU. La banca intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla segnalazione in Centrale Rischi perché la Corte d’appello aveva fondato il rigetto su due rationes decidendi autonome: da un lato la presenza di un debito scaduto al momento della segnalazione, dall’altro la mancanza di prova sia del danno patrimoniale sia del danno reputazionale. Le doglianze contro la seconda ratio sono state considerate generiche o non autosufficienti; quelle contro la prima sono divenute irrilevanti per difetto di interesse. È stata inoltre esclusa la censurabilità in cassazione della mancata condanna alla cancellazione della segnalazione, perché non risultava una specifica contestazione sul punto nei gradi di merito. Quanto ai mutui, la Corte ha ritenuto infondate le critiche sull’ammortamento alla francese, chiarendo che il calcolo della rata sul capitale residuo non integra anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. e che le contestazioni sulla costanza delle rate attingevano al merito della prova. È stato poi ritenuto che il rigetto della domanda per carenza di allegazione e prova coprisse implicitamente anche la questione della determinabilità del tasso. Infine, la richiesta di CTU è stata considerata inammissibile perché non investiva la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di un adeguato supporto allegatorio e probatorio.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano la segnalazione alla Centrale Rischi; la Corte non ne ha svolto un autonomo esame nel merito
richiamato dalla ricorrente in tema di vigilanza e segnalazioni; non decisivo nella motivazione della Corte
richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione
richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina delle segnalazioni bancarie; non autonomamente esaminato
richiamato dalla ricorrente; la Corte non fonda la decisione su questa disposizione
richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di statuizione autonoma
artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 d.lgs. 196/2003
richiamati dalla ricorrente in relazione al trattamento dei dati e alla segnalazione; la Corte non affronta il tema come autonomo profilo decisorio
richiamato dalla ricorrente; non ha inciso sulla ratio decidendi
Delibera CICR 29 marzo 1994
richiamata dalla ricorrente in tema di ammortamento e interessi; la Corte non la utilizza come fondamento della decisione
Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991
richiamata dalla ricorrente in tema di Centrale Rischi; la Corte non ne trae una regola autonoma
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è scrutinato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, con esclusione di censure generiche o dirette a questioni non trattate nella sentenza impugnata
richiamato come norma violata; la Corte esclude che la censura colga la ratio decidendi
richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è dichiarata non riferibile alla decisione impugnata
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di motivazione; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente
è interpretato nel senso che vieta la produzione di ulteriori interessi su interessi scaduti, salvo i casi previsti; il mutuo con ammortamento alla francese, se gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, non integra anatocismo
richiamato con riferimento alla determinazione del tasso ultralegale; la Corte non ravvisa un autonomo errore di diritto
richiamato dalla ricorrente in chiave di frode alla legge; la Corte non accoglie la censura
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione della Corte d’appello non apparente
richiamato in relazione all’omessa pronuncia; la Corte ritiene che vi sia stata una statuizione implicita o comunque una decisione compatibile con il rigetto
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma
richiamato dalla ricorrente sulla determinatezza dell’oggetto/tasso; la Corte ritiene assorbito o implicitamente rigettato il profilo
richiamato dalla ricorrente; non viene valorizzato nella decisione
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione contrattuale; non decisivo
richiamato dalla ricorrente; non oggetto di accoglimento
richiamato dalla ricorrente; non rilevante nella ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente; non oggetto di specifica applicazione
richiamato in relazione agli effetti dell’usura nei mutui; la Corte non accoglie la censura
richiamato come parametro del tasso soglia antiusura; la Corte osserva che la parte aveva solo ipotizzato il superamento senza provarlo
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato; la censura è dichiarata inammissibile perché non riferita alla decisione impugnata
richiamato in tema di CTU; la Corte ribadisce che la consulenza non può supplire a carenze allegatorie e probatorie
art. 6, comma 1, CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo; non incide sull’esito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata
Massime di principio
- La segnalazione alla Centrale Rischi non è di per sé illegittima per il solo fatto che tra banca e cliente esistano anche crediti del cliente verso la banca: ai fini della responsabilità occorre verificare la sussistenza, al momento della segnalazione, di un’esposizione debitoria rilevante e l’eventuale prova del danno conseguente.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; la censura che attacca solo una delle ragioni resta inammissibile o improduttiva per difetto di interesse.
- Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non può presumersi in modo automatico: la parte deve allegare e provare, secondo i casi, il pregiudizio patrimoniale o reputazionale, oppure quantomeno indicare in modo specifico i fatti da cui desumerlo.
- Nel mutuo con ammortamento alla francese, il fatto che la rata sia costruita con una quota capitale e una quota interessi calcolata sul debito residuo non integra, di per sé, anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c.; l’anatocismo richiede che interessi scaduti producano ulteriori interessi.
- La doglianza sulla usurarietà o sull’indeterminatezza del tasso deve essere sorretta da specifiche allegazioni dei fatti costitutivi e da adeguato supporto probatorio; la mera ipotesi di superamento del tasso soglia non è sufficiente.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare lacune allegatorie o per avviare una ricerca esplorativa dei fatti costitutivi della domanda: presuppone una base fattuale già sufficientemente dedotta e controversa.
- In cassazione non è censurabile il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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