Sentenza del 28/07/2023 n. 23005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego del rimborso delle ritenute subite sui dividendi di fonte italiana percepiti negli anni 2010-2011-2012 per la parte eccedente l'aliquota ridotta (1,375%) prevista dal D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3-ter. L'Ufficio sosteneva che i dividendi erano stati corrisposti ai fondi di investimento austriaci (non assoggettati a imposta sui redditi nello Stato di residenza) e non alla società, quindi non spettava la ritenuta ridotta; inoltre lamentava mancata applicazione del criterio del "beneficiario effettivo" e assenza di discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello di GENERALI VERSICHERUNG A.G. La Corte ha ritenuto che: la motivazione della CTR fosse sufficientemente comprensibile; non vi sia stata inversione dell'onere della prova perché la decisione si è basata sul compendio probatorio offerto dalla contribuente; l'autocertificazione allegata alla domanda di rimborso, conforme alle istruzioni dell'Agenzia, ha valore probatorio in questo contesto; i dividendi, benché percepiti tramite fondi d'investimento, sono risultati riconducibili alla società contribuente in quanto beneficiaria effettiva. Pertanto il rigetto del rimborso da parte dell'Ufficio era illegittimo. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3-ter
La disposizione disciplina la ritenuta sui dividendi e la relativa aliquota ridotta; la Corte ha interpretato che, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta, occorre valutare la reale titolarità e disponibilità economica del provento (concetto di "beneficiario effettivo"), anche se il pagamento è interposto tramite fondi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente comprensibile e adeguata.
art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)
Norma procedurale invocata dall'Agenzia per censurare la sentenza su vari profili (motivazione, violazione di norme sostanziali e di diritto probatorio); la Corte ha esaminato e respinto i vari motivi di ricorso.
Regola sull'onere della prova: la censura dell'Agenzia secondo cui la CTR avrebbe impropriamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'abuso è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito si è fondata sul materiale probatorio prodotto dalla contribuente senza inversione dell'onere della prova.
L. n. 15 del 1968, art. 4
Censura relativa al valore probatorio dell'autocertificazione: la Corte ha ritenuto che l'autocertificazione, se allegata alla domanda di rimborso in conformità alle istruzioni dell'Agenzia, possa assumere efficacia probatoria in questo contesto amministrativo-giudiziario.
Richiamato nella censura sull'identificazione del soggetto passivo; la Corte ha comunque ritenuto che, in base al compendio probatorio e alla natura giuridica dei fondi, i dividendi siano imputabili alla contribuente come beneficiaria effettiva.
art. 63 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richiamato dall'Ufficio in relazione a possibili profili di discriminazione; la questione non ha assunto rilievo decisorio in favore dell'Agenzia, che non è riuscita a dimostrare l'irregolarità o l'abuso.
Massime di principio
- Il criterio del "beneficiario effettivo" prevale sulla mera formalità del soggetto percettore: se il pagamento è effettuato tramite intermediari (es. fondi), occorre valutare la reale disponibilità giuridica ed economica del provento per identificare chi ha diritto alle agevolazioni fiscali.
- La qualifica di "conduit company" o di soggetto interposto deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria: il giudice valuta il compendio probatorio complessivo e non si limita alle formulazioni formali.
- L'autocertificazione prodotta in sede amministrativa e conforme alle istruzioni dell'Amministrazione può assumere valore probatorio anche in sede giudiziale, se inserita nel contesto documentale previsto per il rimborso.
- I fondi di investimento privi di autonoma soggettività giuridica possono comportare l'attribuzione dei redditi agli investitori finali; occorre verificare la natura giuridica del fondo e gli aspetti sostanziali dei flussi reddituali.
- In contenziosi su ritenute e rimborsi, la documentazione di residenza fiscale del beneficiario, la prova del soggetto effettivamente imponibile nello Stato di residenza e ogni elemento che dimostri l'effettiva disponibilità del reddito sono determinanti per il successo del rimborso.
- Il contrasto al 'treaty shopping' autorizza l'uso del principio del beneficiario effettivo per negare agevolazioni in caso di artifici privi di sostanza economica: la valutazione è comunque fattuale e basata sulle prove specifiche del caso.
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