Sentenza del 28/07/2023 n. 23034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso delle ritenute subite sui dividendi di fonte italiana percepiti negli anni 2010-2012, per la parte eccedente l'aliquota ridotta dell'1,375% prevista dall'art. 27, comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che i dividendi erano stati corrisposti ai fondi di investimento austriaci (non assoggettati a imposta in Austria) e non alla società, e che non si poteva applicare il criterio del beneficiario effettivo; inoltre l'Ufficio eccepiva insufficienza probatoria della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse comprensibile e basata su un compendio probatorio idoneo a dimostrare che GENERALI HOLDING VIENNA A.G. era residente in uno Stato membro e soggetta a imposta, nonché il beneficiario effettivo dei dividendi percepiti tramite i fondi austriaci. La Corte ha inoltre confermato che l'autocertificazione allegata alla domanda di rimborso, resa secondo le istruzioni dell'Agenzia, aveva efficacia probatoria e che non è stata operata alcuna inversione dell'onere della prova. Pertanto il rigetto del ricorso dell'Agenzia e la condanna alle spese della stessa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3-ter
La norma disciplina la ritenuta sui dividendi e la misura ridotta; la Corte interpreta che il beneficio della ritenuta ridotta può spettare al beneficiario effettivo anche quando il pagamento avvenga tramite soggetti interposti, purché il contribuente dimostri la reale disponibilità giuridica ed economica del provento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente percepibile e pertinente.
Codice Civile, art. 2697
Richiesto dall'Agenzia in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la decisione sia fondata sul compendio probatorio offerto dalla contribuente senza inversione dell'onere della prova.
Legge n. 15 del 1968, art. 4
Contestata la valenza probatoria dell'autocertificazione; la Corte ha ritenuto che l'autocertificazione, se prodotta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia nella domanda di rimborso, abbia efficacia probatoria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2709 c.c.
Richiamata nella censura sull'individuazione del soggetto passivo; la Corte ha escluso che la norma impedisca di riconoscere il diritto al rimborso quando, dai fatti e dalla documentazione, emerga che i dividendi erano direttamente riconducibili al beneficiario effettivo.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 63
Menziionato dall'Ufficio ma la CTR non ha ritenuto sussistente una discriminazione ai sensi dell'art. 63; la Corte non ha ritenuto questo profilo ostativo al rimborso.
Massime di principio
- Il criterio del beneficiario effettivo prevale sulla mera formalità del soggetto che riceve il flusso reddituale: se il contribuente dimostra la reale disponibilità giuridica ed economica del provento, può ottenere i benefici convenzionali o le ritenute ridotte anche se i pagamenti transitano per enti interposti.
- I fondi di investimento privi di autonoma soggettività giuridica possono non interrompere il collegamento tra fonte e beneficiario finale; la natura giuridica del veicolo va valutata nel concreto.
- L'autocertificazione prodotta conformemente alle istruzioni amministrative dell'Agenzia può assumere efficacia probatoria in sede giurisdizionale, se inserita nel compendio documentale che dimostra la realtà dell'investimento e la residenza fiscale.
- L'onere della prova resta in linea di principio a carico del contribuente che chiede il rimborso, ma il giudice valuta il complesso probatorio: non c'è inversione dell'onere se la decisione è fondata sui documenti e sugli elementi prodotti dalla parte.
- L'Amministrazione finanziaria, per negare il diritto al rimborso per abuso o treaty shopping, deve dimostrare elementi concreti che evidenzino la funzione meramente interposta del soggetto percepiente (conduit) e l'assenza di reali motivazioni economiche diverse dal risparmio fiscale.
- In procedure analoghe è essenziale produrre certificati di residenza fiscale, evidenze sulla titolarità e disponibilità economica dei proventi, documentazione dei flussi finanziari e qualunque atto che dimostri l'effettiva relazione economica tra il pagamento e il beneficiario finale.
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