Sentenza del 28/07/2023 n. 747 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X contestava l'avviso di accertamento IMU 2015 sostenendo che gli immobili di sua proprietà erano esenti ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 perché l'ente svolge esclusivamente attività di assistenza agli anziani e gli immobili (compresi uffici gestionali e amministrativi) sono funzionalmente destinati a tale attività. Il Comune contestava l'esenzione ritenendo che la norma agevolativa si applichi solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento diretto di attività assistenziali e non anche a quelli adibiti a funzioni amministrative/organizzative; inoltre eccepiva carenze probatorie e contestava la data di accreditamento dell'ente
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole a X. La Corte ha ritenuto che il requisito di esclusività dell'attività assistenziale va valutato in capo all'ente (persona giuridica) e non immobile per immobile, riconoscendo che le attività amministrative e di supporto sono funzionali ed essenziali allo svolgimento dell'attività di assistenza e non escludono l'esenzione IMU. La Corte ha inoltre ritenuto provato l'effettivo utilizzo degli immobili tramite fatture e l'esistenza dell'accreditamento per il 2015 (decreto n. 52/2012), escludendo l'applicabilità del giudicato esterno per fatti temporali diversi. Spese compensate
Norme richiamate
D. Lgs. 504/1992, art. 7, c.1, lett. i)
L'esenzione IMU prevista va interpretata riferendosi ai requisiti dell'ente (soggettivi e oggettivi) nel loro complesso: l'esclusività dell'attività assistenziale si valuta rispetto alla persona giuridica e non richiede che ogni singolo immobile sia destinato esclusivamente a funzioni di assistenza diretta, purché le funzioni amministrative/organizzative siano funzionali all'attività assistenziale
Richiamato in relazione alla definizione/estinzione del giudizio relativo a precedente causa; utile per spiegare l'effetto dell'adesione alla definizione agevolata sulla pendenza dei giudizi
Legge regionale 22/2002 (accreditamento)
Normativa regionale che regola l'accreditamento istituzionale degli enti erogatori di servizi sanitari/assistenziali; il possesso dell'accreditamento per il periodo rilevante è elemento probatorio rilevante ai fini della verifica dei requisiti per l'esenzione
Decreto n. 52 del 16/02/2012 (accreditamento)
Atto che attestava l'accreditamento istituzionale dell'ente anche per l'anno 2015, utilizzato dalla ricorrente per dimostrare il possesso del requisito formale per l'esenzione
Massime di principio
- Il requisito di 'esclusività' richiesto per l'esenzione IMU va valutato in capo alla persona giuridica: se l'ente svolge esclusivamente attività assistenziali, l'esenzione può ricomprendere anche immobili utilizzati per funzioni amministrative e di supporto, purché tali attività siano funzionali al raggiungimento della finalità assistenziale
- La presenza di attività amministrative e di coordinamento non esclude automaticamente l'esenzione se sono strumentali e necessarie all'esercizio dell'attività assistenziale
- L'onere della prova grava sul contribuente, ma la documentazione di utilizzo (es. fatture per consumi, decreti di accreditamento) può essere idonea a dimostrare la destinazione funzionale degli immobili
- Un precedente giudicato su avvisi relativi a periodi diversi non è automaticamente vincolante se le condizioni di fatto (uso degli immobili) possono variare nel tempo; per far valere un giudicato esterno è necessario dimostrare l'invarianza delle condizioni fattuali
- L'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione è un elemento significativo per l'accertamento dei requisiti formali dell'ente ai fini delle agevolazioni fiscali
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