Sentenza del 28/07/2023 n. 23025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso della ritenuta del 15% applicata sui dividendi corrisposti nel 2001 dalla controllata italiana Agusta S.p.A. alla capogruppo olandese Agusta Holding B.V.; l'Agenzia inizialmente rimborsò, poi, a seguito di controllo sostanziale, negò il beneficio ritenendo la società olandese fittiziamente costituita/conduit, non beneficiaria effettiva e non assoggettata a imposta nei Paesi Bassi per effetto del regime PEX, chiedendo la restituzione del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR che aveva negato il rimborso e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale dell'Abruzzo (sez. staccata di Pescara) per nuovo esame. La Corte ha affermato che il requisito "subject to tax" va inteso come potenziale assoggettamento fiscale illimitato nello Stato di residenza (full liability to tax), indipendentemente dall'effettivo prelievo o da regimi di esenzione come la PEX olandese, e ha rilevato che la CTR non ha compiuto la necessaria valutazione sulla qualità di beneficiario effettivo della società madre né ha applicato correttamente l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis
Trasposizione nel diritto interno della Direttiva Madre-Figlia: riconosce l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi quando la società madre è soggetta a imposizione nello Stato di residenza; la Corte interpreta il requisito "subject to tax" come "full liability to tax", vale a dire potenziale assoggettamento indipendentemente dall'esistenza di regimi di esenzione (es. PEX).
Direttiva 90/435/CEE (Direttiva Madre-Figlia)
La disciplina comunitaria non richiede che il reddito sia effettivamente tassato nello Stato di residenza, ma che la società madre sia potenzialmente assoggettata all'imposizione; inoltre va applicato il principio del beneficiario effettivo alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Trattato TFUE, artt. 49 e 63
Richiamati per i principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali che ostano a trattamenti discriminatori; utili per valutare la compatibilità delle misure nazionali con il diritto UE.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi
Rilevante per il coordinamento tra meccanismi di esenzione/credito d'imposta e per valutare il rischio di doppia imposizione economica; la Corte richiama che l'esenzione comunitaria non necessariamente elimina il rischio di doppia imposizione e che occorre verificare l'inclusione del dividendo nel reddito imponibile dello Stato di residenza.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es.: sentenza T-Denmark C-116/16 e C-117/16) e pronunce della Cassazione (più sentenze citate)
Forniscono i criteri per la qualificazione del beneficiario effettivo e per l'onere della prova in caso di presunto abuso o treaty shopping: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di obblighi di trasferimento a terzi o altri elementi che configurino una mera funzione di conduit; la sola esistenza di partecipazioni o di attività di controllo non prova artificiosità.
Massime di principio
- Il requisito "subject to tax" va interpretato come "full liability to tax": conta il potenziale assoggettamento alla tassazione nello Stato di residenza, non l'effettiva imposizione (quindi un regime PEX non esclude automaticamente l'applicabilità dell'esenzione comunitaria).
- La qualifica di "beneficiario effettivo" si valuta con criteri sostanziali: disponibilità giuridica ed economica del provento, autonomia nella decisione e nell'impiego dei dividendi, assenza di obblighi contrattuali di trasferimento a terzi (conduit).
- L'onere della prova dell'abuso o della natura artificiosa di una struttura grava sull'Amministrazione finanziaria: occorre dimostrare elementi concreti (obblighi di trasferimento, rapporti sinallagmatici che impongono la retrocessione, motivazioni economiche carenti) e non bastano indizi generici o mere coincidenze contabili.
- La semplice capacità di controllo sulla partecipata e la detenzione di partecipazioni di controllo non sono di per sé prova della natura artificiosa della capogruppo; è necessario un esame degli elementi operativi e finanziari che dimostrino la funzione di conduit.
- In presenza di controversie similari, il giudice deve verificare in concreto se il dividendo sia stato effettivamente incluso nel coacervo dei redditi imponibili nello Stato di residenza della capogruppo e valutare la neutralità fiscale e il rischio di doppia imposizione economica, tenendo conto del coordinamento tra direttive UE e convenzioni bilaterali.
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