Cassazione Civile, Ordinanza n. 20940/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2011, emesso per il recupero a tassazione dell’imposta dovuta in relazione al possesso di un’area edificabile. Il giudice di appello aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, ritenendo che il valore venale dell’area non potesse essere desunto esclusivamente dal prezzo di una compravendita e dovesse essere determinato secondo i criteri legali di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, con riduzione del valore rispetto a quello accertato dal Comune. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha depositato un accordo conciliativo intervenuto tra le parti, relativo alla determinazione della base imponibile dei tributi ICI e IMU per un arco temporale più ampio. Il Comune ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale alla luce del deposito dell’atto e delle comunicazioni previste dalla disciplina processuale vigente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non può essere estesa oltre tali ipotesi.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
richiamato come criterio legale per la determinazione della base imponibile dell’ICI sulle aree edificabili, da valutarsi secondo il valore venale in comune commercio e non solo in base al prezzo di una singola compravendita
evocato quale norma che consente la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione quando la rinuncia al ricorso è rituale
interpretato nel senso che il deposito dell’atto di rinuncia deve essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria secondo la disciplina vigente
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)
richiamato per la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, c.p.c.
richiamato quale disposizione transitoria/applicabile al caso per la disciplina della rinuncia
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato perché misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma di natura ricettizia: per produrre gli effetti processuali richiesti deve essere notificata o comunicata alle parti costituite secondo le forme previste.
- Se la rinuncia al ricorso è rituale, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’accordo conciliativo intervenuto tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e dell’abbandono dei giudizi pendenti.
- La determinazione della base imponibile ICI per aree edificabili deve avvenire secondo i criteri legali del valore venale in comune commercio, considerando le caratteristiche dell’area e non soltanto il prezzo di una singola compravendita.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via analogica o estensiva al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
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