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Sentenza

Sentenza del 08/10/2020 n. 21697 - Corte di Cassazione

Scudo fiscale - Diniego.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva negato l'opponibilita' dello "scudo fiscale" (dichiarazioni riservate ex art. 13-bis DL 78/2009 conv. L.102/2009) perché riteneva che il contribuente avesse omesso dichiarazioni IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2006-2008 e che il suo trasferimento di residenza nel Regno Unito fosse fittizio. L'Amministrazione ha rilevato che, prima della presentazione delle dichiarazioni riservate, il contribuente aveva avuto "formale conoscenza" dell'avvio di attivita' di accertamento (questionario, delega a professionista, deposito di documentazione, processo verbale di acquisizione documentale), circostanza che impedisce l'opponibilita' dello scudo ai sensi del rinvio al DL 350/2001 art. 14, comma 7.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili molte censure per carenza di interesse o perche' incompatibili con l'oggetto del giudizio (la valutazione non verteva sulla legittimita' degli avvisi d'accertamento ma sulla legittimita' del diniego di opponibilita' dello scudo). Sul punto centrale la Corte ha stabilito che la nozione di "formale conoscenza" non coincide con la sola "formale notifica": puo' ricorrere anche per il compimento di attivita' procedimentali che abbiano coinvolto il contribuente (accessi, ispezioni, verifiche, partecipazione al contraddittorio, invio e risposta a questionari, acquisizioni probatorie/istruttorie, redazione di processi verbali), inclusa l'attivita' posta in essere da un delegato. Poiche' tali fatti erano accertati e valutati dai giudici di merito, il diniego di opponibilita' dello scudo fiscale e' legittimo. Il ricorrente e' condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n. 78/2009, articolo 13-bis

    conv. nella Legge n. 102/2009

    Introduce la procedura di emersione (dichiarazione riservata) e l'istituto dello "scudo fiscale"; la sua opponibilita' agli atti di accertamento e' preclusa se alla data di presentazione vi era "formale conoscenza" di attivita' di accertamento.

  • Decreto Legge n. 350/2001, articolo 14, comma 7

    conv. nella Legge n. 409/2001

    Testo richiamato dalla disciplina dello scudo: stabilisce che l'emersione non produce effetti oppositivi qualora, alla data di presentazione, una delle violazioni sia stata già constatata o siano già iniziati accessi, ispezioni o altre attivita' di accertamento di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

    Norme richiamate in relazione alla competenza e ai poteri di accertamento e alle modalita' di notifica: utilizzate dai ricorrenti per censurare competenze e forme di notifica, ma la Corte ha distinto tra notifica formale e 'formale conoscenza'.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972

    Citato su questioni di competenza/territorialita' e obblighi dichiarativi in materia IVA; richiamato nel contesto delle doglianze sulla competenza dell'Ufficio.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Invocata dal ricorrente in relazione al principio di legittimo affidamento e al diritto di difesa/contraddittorio; la Corte ha ricordato che il legittimo affidamento rileva soprattutto in tema di sanzioni e che, nel caso concreto, non sussisteva affidamento idoneo a bloccare l'accertamento.

  • Decreto Legislativo n. 300/1999

    Norme sul riordino delle amministrazioni centrali e competenze interne all'Agenzia; richiamate nella disputa sulla competenza della Direzione Regionale e Provinciale.

  • Costituzione, articolo 14

    Invocato dal ricorrente per questioni di competenza e garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo rispetto alla questione sulla formale conoscenza.

Massime di principio

  • La 'formale conoscenza' dell'avvio di attivita' di accertamento e' concetto piu' ampio della sola 'formale notifica' di un atto: comprende anche attivita' procedimentali che coinvolgono il contribuente (accessi, ispezioni, verifiche, partecipazione al contraddittorio, invio/risposta a questionari, acquisizioni probatorie e istruttorie).
  • La presentazione della dichiarazione riservata (scudo fiscale) non impedisce l'attivita' di accertamento se, alla data della presentazione, il contribuente aveva gia' avuto formale conoscenza di indagini o attivita' istruttorie rilevanti.
  • La delega a un professionista che agisce nell'ambito di accertamenti (deposito di documentazione, interlocuzioni) puo' integrare la 'formale conoscenza' e dunque incidere sull'opponibilita' dello scudo fiscale.
  • Nel giudizio tributario la sentenza penale di assoluzione non e' automaticamente vincolante in materia probatoria: ha limiti di efficacia e la sua produzione in Cassazione e' ammissibile solo nei casi previsti dalle norme processuali.
  • Questionari, processi verbali di acquisizione di documentazione e atti istruttori formali sono elementi idonei a provare la conoscenza della pendenza di indagini da parte del contribuente e possono privare di efficacia gli strumenti di emersione se esistenti alla data di presentazione.
  • Le censure di incompetenza territoriale o di violazione del contraddittorio devono essere concretamente collegate all'oggetto del ricorso: questioni pretestuose o non rilevanti rispetto alla disputa principale possono essere ritenute inammissibili per carenza di interesse.

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