Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20362/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di cartelle esattoriali emesse per il recupero di contributi di bonifica relativi ad alcune annualità (2006, 2007, 2008 e 2010) nei confronti di più contribuenti proprietari di immobili. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'ente impositore. In Cassazione il contribuente principale ha dedotto, con due motivi, la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e delle norme processuali richiamate, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non dimostrata l'assenza di un beneficio diretto o indiretto per i suoi immobili e che non avesse considerato che essi erano ubicati in area urbana, già servita da rete fognaria e gravata da tassa comunale per rifiuti e acque reflue. Si è costituito anche un altro contribuente, con atto qualificato come ricorso incidentale adesivo, chiedendo la cassazione della sentenza per ragioni proprie; il consorzio ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate le censure sul riparto dell'onere probatorio nei contributi di bonifica. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del secondo contribuente perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione ed essendo un ricorso incidentale adesivo, non soggetto al regime dell'impugnazione tardiva ex art. 334 c.p.c. La Corte ha confermato che, in presenza di immobili inclusi nel perimetro consortile e di un piano di classifica approvato non specificamente contestato, grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica; poiché tale prova non era stata fornita, la decisione della CTR è stata mantenuta. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro processuale asseritamente violato, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR, ma la Corte non ne ravvisa violazione alla luce dell'onere probatorio a carico del contribuente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la sentenza impugnata si è attenuta ai corretti criteri di riparto dell'onere della prova

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    usato come parametro di deduzione del vizio motivazionale, ma le censure sono ritenute infondate

  • art. 327 c.p.c.

    individua il termine lungo di impugnazione, decorso il quale il ricorso incidentale adesivo è inammissibile

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva è ritenuta applicabile solo al ricorso incidentale in senso stretto, non a quello adesivo

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    richiamati per distinguere il controricorso con ricorso incidentale in senso stretto dal ricorso adesivo autonomo

  • Regio Decreto n. 215 del 1933

    indicato come base normativa generale del contributo consortile di bonifica

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale fondamento civilistico dell'obbligo contributivo per le opere di bonifica

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    richiamato per il potere del giudice tributario di disapplicare il piano di classifica illegittimo, se ne emergano i presupposti nel giudizio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater e comma 1-bis

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a contributi di bonifica, quando gli immobili ricadono nel perimetro consortile e la pretesa è fondata su un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume in favore dell'ente impositore, salvo prova contraria del contribuente.
  • Se il contribuente non contesta specificamente la legittimità o il contenuto del piano di classifica, il consorzio non è tenuto a fornire ulteriore prova del beneficio; l'onere di superare la presunzione grava sul contribuente.
  • La prova contraria può riguardare sia l'inesistenza in concreto del beneficio diretto e specifico, sia l'illegittimità o incongruità dei criteri di applicazione del piano di classifica.
  • La mera allegazione che gli immobili siano urbani, serviti da infrastrutture o già soggetti ad altri tributi comunali non basta, di per sé, a vincere la presunzione di contributività se non si dimostra l'assenza del beneficio di bonifica.
  • Il ricorso incidentale adesivo, che non trae origine dall'impugnazione principale ma dalla sentenza stessa e investe capi non impugnati o per motivi autonomi, deve rispettare il termine lungo ordinario di impugnazione e non beneficia della disciplina dell'impugnazione tardiva ex art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi di bonificaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.