Cassazione Penale, Sentenza n. 12045/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li ha confermati responsabili della detenzione, accertata il 04/12/2015, di due pistole clandestine e di quattro canne ad anima liscia rinvenute in una mansarda a loro locata, nonché di parti di arma e munizioni. Mirabilii ha dedotto vizio di motivazione per "grave travisamento della prova" e violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando valutazione atomistica e mancanza di una concomitanza di indizi gravi, precisi e concordanti; Caruso ha dedotto insufficiente motivazione e contraddittorietà (vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.) e, con altro motivo, ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo che non fosse stato accertato il possesso delle armi oltre ogni ragionevole dubbio e che elementi favorevoli (assenza di precedenti per Caruso, collaborazione nelle indagini) non fossero stati valorizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché generici, assertivi e ripetitivi delle stesse argomentazioni già valutate in sede di merito. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello completa, non manifestamente illogica e adeguata nella valutazione delle prove; ha inoltre escluso la possibilità di usare l'art. 192 c.p.p. per superare i limiti di specificità richiesti dall'art. 606 c.p.p. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché nuovo rispetto all'atto di appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, le condanne restano efficaci, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme sulla disciplina delle armi e delle munizioni; nel caso la Corte ha ritenuto che alcune munizioni fossero 'da guerra' (art. 2 e 7) e ha escluso attenuanti legate alla clandestinità (art. 5) per la clandestinità delle pistole
Rinvio alle norme sul materiale d'arma: la detenzione di parti di armi è stata qualificata come illecito ai sensi dell'art. 23
Norma richiamata in relazione alle munizioni riscontrate; la sentenza di merito aveva originariamente contestato anche reati relativi a munizioni, poi estinti per prescrizione in parte
Disposizione sulle attenuanti generiche: il ricorrente lamentava la mancata applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non dedotta in appello
Regola sulle prove; la Corte ha precisato che la deduzione generica di violazione dell'art. 192 non può aggirare i limiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione e, se non dettagliata, è inammissibile
art. 165 disp. att. c.p.p.
Sull'obbligo di allegare i verbali o atti se si censurano specifiche dichiarazioni; la mancata allegazione ha contribuito all'inammissibilità del motivo di Mirabilii
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Disposizioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità (specificità, non meramente assertiva) e ha escluso i motivi generici o meramente ripetuti
Previsione procedurale richiamata in udienza per le richieste del Pubblico Ministero e le conclusioni delle difese; utilizzata solo in sede di udienza
Criteri di determinazione della pena: richiamato per spiegare la differenza tra 'benefici di legge' e riconoscimento delle attenuanti generiche, che dovevano essere contestate in appello
Corte costituzionale
Richiamata in tema di condanna al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha applicato il principio che tale versamento non si impone se sussistono elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non risultano elementi tali
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i punti della motivazione impugnata e spiegare in che modo la motivazione sia viziata; censure generiche e assertive sono inammissibili
- Non è possibile invocare l'art. 192 c.p.p. in modo generico per superare i limiti di specificità previsti dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze sulle prove devono essere circostanziate e, se si riferiscono a dichiarazioni, va allegata la relativa documentazione (art. 165 disp. att.)
- La Corte di legittimità non è chiamata a rivalutare le prove di merito ma a verificare che i giudici di merito abbiano esaminato e motivato le conclusioni in modo logico e completo; rimproveri ricorsuali che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono spesso inammissibili
- Questioni nuove rispetto a quelle svolte nell'atto di appello (per esempio, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sollevata in appello) non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e risultano inammissibili
- Quando si impugnano valutazioni sulla credibilità di testimoni e sulla sussistenza di indizi, è necessario indicare concretamente le contraddizioni o omissioni della motivazione e, se si fa affidamento su dichiarazioni altrui, produrre gli atti o i verbali pertinenti
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