Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per aver indicato fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere IVA per gli anni 2011-2012. Il ricorrente ha contestato: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p., art. 4 Prot. 7 CEDU, art. 50 Carta UE) in relazione a sanzioni amministrative tributarie già definitive; 2) contraddittorietà e mancata istruttoria richiesta dalla Corte costituzionale e omessa verifica concreta dei criteri Engel e della connessione sostanziale e temporale; 3) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.); 4) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla determinazione delle pene accessorie; 5) richiesta di applicazione, per motivo nuovo, della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 150/2022 (riforma Cartabia) e del comportamento successivo del reo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ad alcuni profili: ha ritenuto infondato il motivo sulla correlazione imputazione/sentenza, ma ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna perché il giudice del merito non ha compiuto il necessario accertamento preliminare sull'identita del fatto (idem factum) tra il procedimento penale e la sanzione amministrativa tributaria. Al giudice del rinvio è demandato: 1) verificare l'identità del fatto tra i due procedimenti; 2) in caso di insussistenza del ne bis in idem, confermare o riformare le statuizioni penali e rideterminare, ai sensi dell'art. 133 c.p., la durata della pena accessoria; 3) valutare l'applicabilità, nel merito, della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per effetto delle modifiche intervenute con d.l. n. 150/2022 (applicabile ai processi pendenti se più favorevole); 4) considerare la sospensione della prescrizione dovuta alla pendenza della questione di legittimità costituzionale secondo le norme richiamate. Conseguenza pratica: annullamento con rinvio per nuovo esame limitato agli aspetti indicati.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti; nel caso in esame è il reato contestato al ricorrente.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma interna che disciplina il divieto di secondo giudizio (ne bis in idem) tra procedimento penale e sanzione amministrativa; oggetto di valutazione rispetto alla giurisprudenza CEDU sui criteri Engel e all'elaborazione costituzionale dell'idem factum.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Principio convenzionale del ne bis in idem applicato anche a sanzioni sostanzialmente penali; interpretato dalla Corte EDU come compatibile con sistemi che prevedono doppia risposta sanzionatoria a condizione di connessione sostanziale e temporale e proporzionalità complessiva.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che, alla luce della riforma (d.l. n. 150/2022), la norma più favorevole è applicabile ai processi pendenti e richiede la valutazione delle condotte successive al reato nel giudizio di tenuità.
d.l. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)
Modifica i limiti edittali e i criteri dell'art. 131-bis rendendo la causa di non punibilità applicabile in più casi e rilevante anche per la condotta posteriore; qualificata come ius superveniens applicabile ai processi pendenti se più favorevole.
art. 133 cod. pen.
Norma che disciplina la determinazione della pena e delle pene accessorie; al giudice del rinvio è demandata la ricalcolazione della durata della pena accessoria secondo questo articolo.
art. 159 cod. pen. e art. 23 legge 87/1953
Richiamate in relazione alla sospensione della prescrizione per effetto della sospensione del processo in pendenza di questione di legittimità costituzionale; il giudice del rinvio dovrà tenere conto di tali profili nella determinazione dei termini di prescrizione.
d.lgs. n. 471/1997 (art. 5 e art. 6 comma 4 e art. 19 citati nella motivazione)
Norme tributarie richiamate perché connesse alle sanzioni amministrative già irrogate (violazioni IVA e IRAP); la loro entità e natura sono rilevanti per la verifica del ne bis in idem secondo i criteri di connessione e proporzionalità.
Massime di principio
- Prima di valutare il divieto di ne bis in idem va sempre accertata l'identità del fatto (idem factum) nella sua dimensione storico-naturalistica: coincidenza delle componenti concrete dell'illecito è presupposto imprescindibile.
- Le sanzioni amministrative tributarie possono incidere sul divieto di doppio processo se sono 'sostanzialmente penali' secondo i criteri Engel; tuttavia la CEDU e la giurisprudenza europea ammettono doppia risposta sanzionatoria se esiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e la somma delle sanzioni è complessivamente proporzionata.
- Il giudice deve motivare concretamente la verifica della connessione in sostanza e nel tempo, la prevedibilità del cumulo sanzionatorio, i correttivi adottati per evitare duplicazioni probatorie e la proporzionalità complessiva dell'onere imposto all'interessato.
- In presenza di norme sopravvenute più favorevoli (es. modifica art. 131-bis) il giudice deve valutare la loro applicabilità retroattiva ai processi pendenti: la causa di non punibilità può essere estesa se il nuovo testo è più favorevole (ius superveniens).
- Nei ricorsi è strategico produrre e rendere chiara la documentazione che attesta la definitività e l'entità delle sanzioni amministrative tributarie (importo, natura, data di definitività), perché sono elementi decisivi per la verifica del ne bis in idem.
- Il difensore può richiedere alternativamente la disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di compatibilità coinvolga norme dell'UE; comunque il giudice nazionale deve valutare prima l'identità del fatto.
- La determinazione delle pene accessorie e la valutazione di cause estintive o di non punibilità devono essere riesaminate dal giudice di merito in caso di annullamento con rinvio, tenendo conto delle modifiche legislative e della condotta post delictum.
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