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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato di cui agli artt. 56 e 544-ter c.p. per avere lanciato sassi contro i cani della parte civile. Il ricorso in Cassazione solleva tre motivi: 1) nullità/irregolarità probatoria per l'uso di riprese di videosorveglianza privata ritenute illegittimamente installate e per la natura "comunicativa" dei gesti filmati; 2) vizio per carenza del quadro probatorio e decisione fondata su elementi incompleti; 3) errata liquidazione del danno e delle spese a favore della parte civile (si contesta l'importo riconosciuto)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le riprese video costituivano prove documentali acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p. e non rientravano nella disciplina delle intercettazioni; la tutela della riservatezza non prevale automaticamente sull'esigenza probatoria. Il secondo motivo è stato escluso come generico e meramente fattuale, non confrontandosi con la motivazione di merito che individuava chiaramente l'imputato nei filmati e la sua intenzionalità. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che per la condanna generica al risarcimento non è richiesta la prova del danno concreto, essendo sufficiente la capacità lesiva potenziale e il nesso causale anche presuntivamente desumibile; inoltre la liquidazione delle spese della parte civile è stata ritenuta corretta (la difesa non aveva computato gli onorari per la fase istruttoria). Conseguenze pratiche: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.900, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze del reato (concorso di persone o circostanze del fatto), richiamata come riferimento rispetto all'imputazione; interpretata insieme all'art. 544-ter per qualificare la fattispecie penalmente rilevante.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Prevede norme specifiche in materia di maltrattamento o uccisione di animali; la Corte ha confermato che i fatti ripresi integrano la condotta sanzionata da tale norma.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le riprese video acquisite con la denuncia-querela sono state qualificate come prove documentali legittimamente acquisibili ai sensi di questa disposizione; non rientrano nella disciplina delle intercettazioni telefoniche/ambientali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento di euro 3.000,00 in via equitativa.

Massime di principio

  • Le immagini tratte da impianti di videosorveglianza privata allegate a denuncia-querela possono essere ammesse come prova documentale (art. 234 c.p.p.) e non sono automaticamente assoggettate alla disciplina delle intercettazioni.
  • La tutela della riservatezza non è assoluta e può cedere all'esigenza probatoria del processo penale quando le riprese sono rilevanti per l'accertamento dei fatti.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o meramente fattuali sono inefficaci e comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Per la condanna generica al risarcimento non è sempre necessaria la prova del danno concreto: è sufficiente dimostrare la capacità lesiva potenziale del fatto e il nesso causale, che possono essere desunti anche presuntivamente.
  • Nella liquidazione delle spese legali vanno considerati anche gli onorari relativi alla fase istruttoria; errori di calcolo della difesa non inficiano necessariamente la correttezza della liquidazione approvata dal giudice.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di Cassa delle Ammende secondo criteri equitativi, salvo prova di assenza di colpa grave.

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