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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorso per cassazione contestava la condanna per violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.) e reati collegati. I motivi principali erano: (1) vizio di travisamento della prova e mancanza del requisito della "compresenza" percepibile necessario per la punibilità ai sensi dell'art. 609 octies in relazione ai capi A e B; (2) il ruolo dell'imputato nel capo C sarebbe stato di mero spettatore compiacente, non di compartecipe attivo, quindi non integrerebbe l'art. 609 octies; (3) travisamento della prova anche in ordine ai reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale (capi F e I), sostenendo che le condotte violente e minacciose sarebbero attribuibili solo al D.L.; (4) censure sul trattamento sanzionatorio, con richiesta di riconoscimento di attenuanti (art. 609 octies, comma 4 e art. 114 cod. pen.), deducendo errori in ordine alla valutazione dei precedenti e del contributo causale dell'imputato.

La decisione

la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione e la condanna per violenza sessuale di gruppo ai sensi dell'art. 609 octies, ritenendo infondate le doglianze sulla "compresenza" e sul ruolo del ricorrente: è sufficiente un contributo causale anche morale (es. derisione, incitamento) e la presenza contemporanea delle persone sul luogo, non la percezione visiva continua. Ha escluso l'applicabilità della speciale attenuante di cui all'art. 609 octies, comma 4, avendo il contributo del ricorrente una efficacia causale non minima. I profili relativi a resistenza e minacce a pubblico ufficiale sono stati ritenuti insindacabili in questa sede perché fondati sulla valutazione di fatti. Confermata la pena inflitta nei gradi precedenti (pena complessiva disposta in primo grado e confermata in appello, con punto di partenza di anni 6 per il reato più grave e aumenti per reati concorrenti fino a anni 8 complessivi), le pene accessorie (artt. 29, 32, 609 nonies c.p.), il risarcimento in favore della parte civile liquidato in via equitativa a euro 20.000,00 e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    norma che punisce la violenza sessuale; la sentenza la usa come riferimento per la fattispecie base rispetto alla più grave violenza sessuale di gruppo

  • art. 609-octies cod. pen., commi 1 e 2

    regola la violenza sessuale di gruppo; la Corte interpreta che non è necessario che tutti i partecipanti compiano atti sessuali contemporanei, bastando la presenza contemporanea e un contributo causale, anche morale, idoneo ad aumentare la coazione sulla vittima

  • art. 609-octies cod. pen., comma 4

    prevede una speciale attenuante per il compartecipe il cui contributo sia di minima efficienza causale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il contributo dell'imputato non fosse minimamente efficiente e quindi ha escluso l'attenuante

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    circostanza aggravante richiamata nella determinazione della pena; i giudici hanno valutato le circostanze attenuanti in misura equivalente all'aggravante nel calcolo della pena

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    disciplina l'aumento di pena per reati commessi con più violazioni o per reati concorrenti; applicata per cumulare aumenti per più capi

  • art. 110 cod. pen.

    concorrente materiale e responsabilità dei compartecipi; usata per inquadrare la responsabilità dell'imputato come compartecipe

  • art. 337 cod. pen.

    resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputato (impiego continuato di forza per sottrarsi alla presa) integrasse il reato

  • art. 336 cod. pen.

    minacce a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che le frasi minacciose fossero rivolte da entrambi i correi e integrassero il reato in concorso

  • artt. 29, 32 e 609-nonies cod. pen.

    pene accessorie cui l'imputato è stato condannato; richiamate e confermate

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la pena congrua e conforme ai criteri di questo articolo

  • art. 114 cod. pen.

    ipotesi di diminuzione della pena; il ricorrente invocava l'applicazione ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con la motivazione del giudice d'appello

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    norme che regolano i motivi di cassazione per violazione di legge e per travisamento della prova; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi perché attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione o perché generici

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    limita la motivazione del ricorso nei termini necessari; richiamata per la corretta enunciazione dei motivi

  • artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002

    disciplina la liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone che la Corte d'appello liquidi le spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio

Massime di principio

  • Per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) non è necessario che tutti i partecipanti compiano atti sessuali contemporaneamente: è sufficiente la presenza contemporanea sul luogo e un contributo causale, anche morale (es. incitamento, derisione), che aumenti la coazione sulla vittima
  • La compresenza non richiede percezione visiva continua: brevi momenti in cui la percezione diretta manca non escludono la compresenza se dalla dinamica emerge un'unica azione unitaria e la vittima percepiva fin dall'inizio il gruppo come un duo
  • La speciale attenuante per il compartecipe con minima efficacia causale (art. 609-octies, comma 4) è riconosciuta solo se il contributo è di lievissima e trascurabile efficacia causale; la minore incidenza rispetto ad altri correi non è sufficiente
  • In Cassazione i profili che si fondano sulla valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti sono in larga parte preclusi: il ricorso deve dedurre specifiche violazioni di diritto o errori logici nella motivazione, non una semplice diversa valutazione del fatto
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio richiedono argomentazione specifica e confronto con la motivazione di merito; riferimenti generici a errori o a presunte recidive non bastano
  • Per i reati contro la pubblica autorità (resistenza, minacce) è rilevante la natura dell'impiego di forza o delle frasi minacciose; atti reiterati e diretti a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale integrano la resistenza

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