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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12007/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24/02/2022 che li aveva ritenuti partecipi di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) con specifiche censure: Pepa Valmiri deduceva mancata prova del dolo associativo e contestava l'applicazione di precedenti giudicati (ne bis in idem) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche; Nezha Matilde contestava la valutazione probatoria sulle intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori, nonché la giurisdizione italiana (art. 6 cod.pen.) ritenendo il locus commissi delicti in Albania. Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Per Pepa Valmiri la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata prova dell'adesione: i giudici di merito avevano logicamente e congruamente motivato l'affermazione di partecipazione associativa sulla base di conversazioni intercettate, servizi di osservazione, sequestri e dichiarazioni di collaboratori, elementi idonei a costituire "facta concludentia" comprovanti stabile inserimento nel sodalizio; il rilievo sul ne bis in idem è stato dichiarato generico e quindi inammissibile per violazione degli obblighi formali del ricorso; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione al quantitativo non modico di stupefacente e all'ampio ambito territoriale dell'attività illecita. Per Nezha Matilde la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che, sulla base delle intercettazioni e di altri elementi (incarichi logistici, viaggi, istruzioni per ostacolare indagini), ha riconosciuto lo stabile inserimento nell'associazione; le contraddizioni del collaboratore in dibattimento non hanno inciso sul solido quadro probatorio emerso nelle indagini; la giurisdizione italiana è stata correttamente affermata secondo il principio di "ubiquità" dell'art. 6 cod.pen. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    la norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere applicata quando la partecipazione sia provata anche tramite "facta concludentia" (intercettazioni, viaggi, basi logistiche, sequestri); non è richiesta un'investitura formale e un unico episodio può essere compatibile con l'appartenenza al sodalizio se funzionale al gruppo.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma sostanziale sui delitti di cui si avvaleva l'associazione; la presenza di reati tipici conferma la portata del programma criminoso al quale gli associati concorrono.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    previsione di aggravanti collegata all'attività di traffico di stupefacenti; in sede di appello è stata esclusa l'aggravante nei confronti dei ricorrenti con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    regime delle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione richiede elementi positivi; il diniego può fondarsi su elementi negativi prevalenti (quantitativo non modico, ampiezza territoriale) e la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al ne bis in idem: la Corte ha ritenuto che il precedente giudicato riguardasse reato diverso rispetto a quelli del procedimento in esame, escludendo la preclusione; la censura sul punto priva di specificità è stata considerata generica e inammissibile.

  • art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; doglianze generiche o meramente assertive integrano inammissibilità.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando manchino i requisiti formali e di specificità dei motivi; applicata per rigettare il motivo sul ne bis in idem formulato in termini generici.

  • art. 6 cod. pen.

    principio di territorialità estesa/ubiquità: lo Stato può perseguire reati quando anche solo una parte dell'azione o l'evento conseguente si verifica in Italia; ciò giustifica la giurisdizione italiana per associazioni operative anche all'estero ma con attività realizzate in Italia.

  • art. 192 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    norme processuali richiamate dalla difesa per censurare la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sia congrua e immune da macroscopici vizi di motivazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    richiesta di trattazione orale del ricorso: applicazione formale della procedura ex norma di conversione citata; menzionata ma non decisiva per l'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria qualora i ricorsi siano inammissibili e non si ravvisi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario un atto formale di investitura: l'appartenenza può essere desunta da "facta concludentia" quali intercettazioni, viaggi, disponibilità di denaro, basi logistiche e sequestri che, letti nel loro complesso, evidenziano un contributo funzionale al sodalizio.
  • Un singolo episodio criminoso non esclude la partecipazione all'associazione se quel fatto è funzionale e indicativo dell'intraneità dell'individuo al gruppo; la prova della "affectio" associativa può basarsi su elementi anche temporaneamente limitati ma sistematicamente connessi.
  • Le doglianze generiche o meramente ripropositive in cassazione (soprattutto sul tema del ne bis in idem o sulla valutazione delle prove) sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
  • Il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito che richiede motivazione ma non obbliga il giudice a considerare tutte le circostanze favorevoli: è sufficiente che la motivazione espliciti i fattori ritenuti decisivi e non manifestamente illogici.
  • Sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., la presenza di una parte dell'azione o dell'evento in Italia rende ammissibile la cognizione da parte dei giudici italiani anche per associazioni operative all'estero (criterio di "ubiquità").
  • Le dichiarazioni di collaboratori o testi contraddittorie in dibattimento non sopperiscono automaticamente a un quadro probatorio complessivo solido: occorre valutare l'attendibilità in relazione alle dichiarazioni precedenti e alla corrispondenza con altri elementi di prova.
  • Per contestare efficacemente una decisione di merito in cassazione è necessario proporre motivi concreti e specifici su errori di diritto o vizi motivazionali evidenziabili; la mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori è inammissibile.

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