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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava principalmente che la decisione di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (minore infraquattordicenne) era stata assunta dal G.I.P. monocratico in udienza camerale senza la composizione collegiale mista prevista per il rito minorile, con violazione delle garanzie processuali (anche costituzionali e convenzionali). In secondo luogo si censurava la conferma dell'ascrivibilità del fatto in virtù di una valutazione inadeguata della capacità testimoniale del minore-vittima (5 anni all'epoca), del suo disturbo specifico del linguaggio e delle incongruenze tra le sue dichiarazioni e quelle dei genitori.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha dichiarato che la pronuncia di non luogo a procedere era stata irregolarmente adottata dal G.I.P. monocratico invece che dal G.U.P. nella composizione collegiale mista prevista per l'udienza preliminare minorile. Per tale vizio procedurale la Corte ha annullato la sentenza impugnata e anche la pronuncia del G.I.P. del 6 maggio 2022 e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente per il corretto proseguimento (fissazione dell'udienza preliminare con la composizione collegiale e garanzie procedurali). La valutazione sulla capacità testimonialee sull'attendibilità del minore è stata assorbita e non decisa nel merito dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    Individua il reato contestato (atti sessuali su minore); fatto di riferimento nella vicenda ma non decisivo per la statuizione di legittimità qui sul profilo procedurale.

  • art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    "in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile"

    Stabilisce la non imputabilità dell'infraquattordicenne e la conseguente sentenza di non luogo a procedere; la Corte ricorda però che l'applicazione di tale norma nel rito minorile richiede il rispetto delle garanzie procedurali (udienza preliminare collegiale) e l'eventuale valutazione degli effetti (misure di sicurezza, iscrizione al casellario).

  • art. 50-bis ordinamento giudiziario (introdotto dall'art. 14 del d.lgs. n. 449/1988)

    Richiama la disciplina della celebrazione dell'udienza preliminare nel processo minorile da parte di un magistrato togato e due giudici onorari (composizione collegiale mista), delineando la distinzione funzionale tra G.I.P. e G.U.P. nel Tribunale per i minorenni.

  • art. 224 cod. pen.

    Norma richiamata per spiegare la compatibilità tra la pronuncia di non luogo a procedere per non imputabilità e la possibilità di applicare misure di sicurezza al minore ritenuto pericoloso; giustifica la necessità di una valutazione collegiale e dell'udienza preliminare.

  • art. 3, comma 1 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Richiamato perché la sentenza di non luogo a procedere può avere effetti sul casellario giudiziale del minore; la Corte sottolinea che tali effetti implicano la necessità di garanzie procedurali adeguate.

  • Costituzione, artt. 3, 10, 24 comma 2, 111

    Norme costituzionali invocate nel ricorso a tutela del diritto di difesa, del giusto processo e delle garanzie per il minore; la Corte valorizza tali profili nel richiedere il rispetto della composizione collegiale e del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo; utilizzato a supporto dell'eccezione sulla violazione delle garanzie procedurali.

  • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 40

    Richiamata per i diritti processuali del minore e per sostenere la necessità di garanzie specifiche nel processo minorile.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 18292/2014

    Precedente richiamato per affermare che le funzioni del G.U.P. collegiale nel processo minorile sono distinte e non sostituibili dal G.I.P. monocratico; fondamento giurisprudenziale della statuizione di annullamento.

Massime di principio

  • Nel rito minorile la pronuncia che dispone il non luogo a procedere per non imputabilità dell'infraquattordicenne richiede la fissazione dell'udienza preliminare davanti al G.U.P. nella composizione collegiale mista (magistrato togato + due giudici onorari); il G.I.P. monocratico non può assumere quella decisione.
  • La celebrazione in udienza camerale o la decisione assunta senza la composizione collegiale e senza adeguato contraddittorio configura un vizio procedurale che può determinare l'annullamento della pronuncia, anche se l'esito sostanziale sembra favorevole all'imputato.
  • Questioni sostanziali (es. capacità a testimoniare del minore, attendibilità) devono essere valutate nell'udienza preliminare collegiale; tuttavia la Cassazione può non entrare nel merito se sussiste un vizio procedurale preclusivo.
  • Gli effetti secondari di una pronuncia (iscrizione al casellario, eventuali misure di sicurezza) rendono comunque rilevante il rispetto rigoroso delle garanzie processuali per i minori.
  • In situazioni analoghe, chi impugna può efficacemente fondare il ricorso sulla violazione della competenza funzionale e della composizione collegiale previste per il processo minorile.

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