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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16188/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio, sulla base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, recuperava a tassazione maggiori imposte IRPEF e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo ingiustificato solo uno degli elementi posti a base dell'accertamento e facendo riferimento a una carenza di prova su altri profili. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per nullità della sentenza impugnata in quanto sorretta da motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la motivazione della CTR era intrinsecamente contraddittoria: da un lato definiva infondato l'appello, dall'altro lo accoglieva nei limiti indicati; inoltre, ove si fosse inteso un annullamento parziale, la sentenza non individuava quale parte dell'avviso fosse caducata né quale quota della pretesa tributaria fosse stata eliminata. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    costituisce il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo posto a base della pretesa fiscale oggetto di lite.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma che impone la motivazione del provvedimento giudiziale; la sua violazione è ravvisata nella motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale corrispondente obbligo motivazionale nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza derivante da motivazione solo apparente o contraddittoria.

  • art. 54 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    interpretato in senso restrittivo: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, perplessa, incomprensibile o caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è invece sindacabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione e sono percepibili dal solo testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti di causa.
  • Il giudice tributario che accolga solo parzialmente l'impugnazione di un avviso di accertamento deve indicare in modo chiaro quali rilievi dell'Ufficio vengano confermati e quali vengano annullati, nonché quale parte della pretesa fiscale sia caducata; in mancanza, la decisione è affetta da grave anomalia motivazionale.
  • La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e di verificare su quali prove e argomentazioni si sia fondato il convincimento, così da rendere controllabile il rispetto del principio 'iuxta alligata et probata'.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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