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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37396/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una precedente sentenza che aveva condannato l'agente della riscossione al pagamento di euro 5.785,55 oltre interessi in favore del contribuente. La CTR del Lazio, giudice dell'ottemperanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che, per effetto della procedura di "pignoramento presso se stessa" attivata dall'agente della riscossione in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 rispetto a un debito tributario di circa euro 12.000, la situazione fosse ormai definita. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che non vi erano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, poiché aveva informato la CTR di aver ottenuto dal Tribunale di Roma la sospensione dell'esecuzione esattoriale; (2) falsa applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, contestando sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo della norma; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sospensione dell'esecuzione esattoriale risultante dalla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendoli strettamente connessi e fondati, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha osservato che era pacifico che il contribuente avesse proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma contro l'esecuzione e che il giudice dell'esecuzione ne avesse disposto la sospensione; la CTR avrebbe quindi dovuto tener conto di tale provvedimento e soprassedere in attesa dell'esito del procedimento pregiudiziale, non potendo dichiarare cessata la materia del contendere. Poiché la questione sulla applicabilità dell'art. 48-bis era oggetto del procedimento sospeso, il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La norma non poteva essere invocata per dichiarare cessata la materia del contendere in assenza di un'effettiva sopravvenienza che eliminasse l'interesse alla decisione, dovendo essere considerato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

  • art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione prevede un meccanismo di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche prima di effettuare pagamenti superiori alla soglia di legge, finalizzato a rafforzare l'esecutività dei ruoli ed escludere la compensazione tra crediti verso la P.A. e debiti iscritti a ruolo del beneficiario moroso.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2001, n. 165

    È richiamato come criterio per individuare le amministrazioni pubbliche tenute alla verifica ex art. 48-bis.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la norma invocata per censurare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla sospensione dell'esecuzione esattoriale.

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1

    È richiamata per il limite di importo della verifica ex art. 48-bis, ridotto da euro 10.000 a euro 5.000.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal giudice competente, il giudice adito non può dichiarare cessata la materia del contendere senza valutare l'effettiva incidenza di tale sospensione sul rapporto controverso.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede una sopravvenienza realmente satisfattiva o comunque idonea a eliminare l'interesse delle parti alla decisione; non è sufficiente un mutamento solo apparente della situazione processuale.
  • Quando una questione è già sub iudice in un procedimento pregiudiziale sospensivo, il giudice successivamente investito della controversia deve tenerne conto e, se del caso, sospendere o soprassedere in attesa dell'esito di quel giudizio.
  • L'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 opera come strumento di rafforzamento della riscossione mediante blocco dei pagamenti pubblici verso soggetti inadempienti, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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