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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15360/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una persona fisica, contestandole il recupero a tassazione di utili di partecipazione ex art. 47 TUIR per euro 447.350,60, in relazione a una società cancellata dal registro delle imprese. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, osservando che per attivare la responsabilità dei soci e del liquidatore ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973 era necessario un previo accertamento definitivo del debito in capo alla società estinta, elemento ritenuto mancante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 47 TUIR, dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'accertamento riguardava redditi personali del socio, rilevati direttamente in capo a lui come persona fisica; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2495 c.c., del d.lgs. 175/2014 e dell'art. 28, sostenendo che la CTR avrebbe errato nell'annullare l'accertamento al socio unico senza considerare il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso né allegato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, impedendo così alla Corte di verificare la fondatezza della censura senza ricorrere ad atti esterni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato la decisione sulla circostanza che l'accertamento nei confronti del socio fosse successivo all'estinzione della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, e che non risultasse provata l'esistenza di un debito tributario societario né, conseguentemente, del debito del contribuente. Non sono state liquidate spese, perché il contribuente era rimasto intimato e non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 47 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'oggetto dell'accertamento fosse il reddito personale del socio, quale utili di partecipazione imponibili in capo alla persona fisica.

  • art. 2495 c.c.

    La CTR lo ha richiamato per escludere la responsabilità del socio in assenza di un previo accertamento definitivo del debito sociale; la Cassazione non entra nel merito di tale interpretazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    art. 36 del dlgs 1973 nr 502

    Invocato dal giudice di appello come base della responsabilità di soci e liquidatore per i debiti non soddisfatti della società estinta.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    art. 26 del d.p.r. 602/1973

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata applicativa.

  • d.lgs. 175/2014

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al tema della cancellazione della società e dei suoi effetti successori; la sentenza impugnata aveva osservato che l'accertamento era successivo all'estinzione e anteriore all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 28

    Menzionato nel secondo motivo senza una precisa specificazione nel testo; non è possibile ricavarne con certezza la norma di riferimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro della censura di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di un documento decisivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o allegare il documento e indicarne specificamente la collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè con la concreta ragione giuridica posta a base della decisione.
  • In tema di accertamento di utili di partecipazione e responsabilità del socio per debiti sociali, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza e definitività del debito tributario della società, quando la decisione di merito fondi l'esito proprio sulla mancata prova di tale presupposto.
  • La censura di violazione di legge non può limitarsi a prospettare una diversa lettura astratta della fattispecie, se non dimostra che la sentenza impugnata abbia effettivamente applicato in modo errato la norma rispetto ai fatti accertati in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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