Cassazione Civile, Ordinanza n. 32315/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita di un immobile, modificando la categoria da B/5 a D/8 e rideterminando la rendita in euro 13.100,00. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo l'atto sì formalmente motivato, ma sostanzialmente "ermetico" perché il valore unitario e la determinazione delle superfici non sarebbero stati adeguatamente giustificati o provati, con conseguente onere probatorio gravante sull'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 1, comma 10, d.m. 701/1994 e della normativa catastale, sostenendo che la CTR aveva contraddittoriamente riconosciuto la sufficienza della motivazione dell'atto ma poi ne aveva affermato l'illegittimità per difetto di prova e di motivazione; (2) omesso esame di un punto decisivo, perché la CTR avrebbe travisato i dati metrici, confondendo la superficie lorda dei locali principali indicata nel DOCFA con la superficie dell'intero lotto posta a base della stima dell'Ufficio. La contribuente ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha riproposto la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che, in una procedura DOCFA con stima diretta per immobile classificabile nel gruppo D, la motivazione dell'avviso fosse sufficiente perché fondata sugli elementi oggettivi e sulla scheda relazionale, e che la CTR avesse errato sia nel pretendere una prova ulteriore sulla giustificazione del valore unitario sia nel ritenere non provata la superficie, avendo confuso grandezze metriche diverse e travisato i dati istruttori. Ha escluso anche la nullità denunciata dalla contribuente, rilevando che la richiesta di CTU potrà essere eventualmente coltivata in rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di un punto decisivo e il travisamento dei dati istruttori.
In materia tributaria impone l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; nel caso concreto la Corte ne esclude la violazione perché l'avviso era sufficientemente motivato rispetto alla procedura DOCFA.
art. 1, comma 10, d.m. 701 del 15 aprile 1994
È richiamato come disciplina della procedura DOCFA; la Corte valorizza il carattere partecipativo del procedimento e la sufficienza della motivazione per relationem/tecnica nei casi di stima diretta.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dal contribuente quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo, ma la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.
È invocato per sostenere l'omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica; la Corte rigetta la doglianza.
art. 2 d.l. n. 16 del 1993 conv. in l. n. 75 del 1993
È richiamato quale base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione/variazione della rendita catastale.
art. 10 l. 11 agosto 1939, n. 1249
È indicato come disposizione che, per le categorie catastali speciali D ed E, prescrive la determinazione della rendita mediante stima diretta.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 15 e seguenti
Sono richiamati per descrivere il procedimento diretto di determinazione della rendita catastale.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27 e seguenti
Sono richiamati per descrivere il procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale basato sul capitale fondiario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
È richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesta gli elementi fattuali indicati dal contribuente e la divergenza riguarda solo la valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Se l'Ufficio, in sede DOCFA, effettua una stima diretta tipica degli immobili a destinazione speciale o particolare, la motivazione dell'avviso non richiede la riproduzione integrale della stima o dei suoi allegati, purché il contribuente sia messo in condizione di comprendere le ragioni della rettifica e di delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Il giudice di merito commette errore censurabile in cassazione quando confonde dati metrici riferiti a grandezze estimali diverse o travisa la base fattuale dell'accertamento, traendo da tale errore conclusioni sull'onere probatorio o sulla fondatezza della pretesa.
- In materia di classamento catastale, la contestazione della rendita attribuita dall'Ufficio deve essere valutata tenendo conto della concreta struttura del procedimento partecipativo e della coerenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli posti a base della rettifica.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non determina nullità della sentenza se il giudice non la accoglie, restando salva la possibilità di far valere l'esigenza istruttoria nel giudizio di rinvio.
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