Cassazione Civile, Ordinanza n. 03278/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato da una società che gestiva un punto ristoro all'interno dell'aeroporto di Fiumicino dopo il subentro di altra società nella gestione del medesimo servizio. Il lavoratore chiedeva di accertare l'illegittimità del licenziamento collettivo, il diritto al passaggio diretto alle dipendenze della società subentrante, la nullità dell'accordo stipulato in sede regionale all'esito della procedura ex lege n. 223 del 1991 e l'applicazione di un diverso CCNL. In appello la domanda era stata respinta perché, secondo la Corte territoriale, non risultava provato un trasferimento di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., né un obbligo della subentrante di assumere automaticamente i lavoratori; inoltre la disciplina collettiva invocata non riconosceva un tale diritto in quella fattispecie. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione dell'art. 2112 c.c., della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse trascurato il principio di conservazione del posto in caso di trasferimento di impresa e avesse omesso di considerare la sostanziale identità dell'attività e il fatto pacifico del subentro. Deduceva inoltre omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché l'irrilevanza della contrattazione collettiva rispetto alla normativa legale e comunitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha osservato che il giudice di appello aveva già accertato che il lavoratore non aveva allegato e provato i presupposti applicativi dell'art. 2112 c.c., e che la verifica concreta dei requisiti del trasferimento d'azienda o di ramo implica un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se correttamente motivato. Ha inoltre ribadito che, in caso di successione nell'appalto o nella concessione, non esiste un trasferimento automatico dei lavoratori alla nuova impresa, occorrendo dimostrare un effettivo trasferimento di beni o di altri elementi idonei a configurare il trasferimento di azienda. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato in rito con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La tutela della continuità del rapporto opera solo se siano accertati in concreto i presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo, inclusa la conservazione dell'identità dell'entità economica e il passaggio di elementi materiali significativi; non basta il semplice subentro nella gestione o nell'appalto.
direttiva 2001/23/CE
È richiamata come fonte europea di tutela dei lavoratori nei trasferimenti d'impresa, ma la Corte ribadisce che non impone un'estensione automatica oltre i casi di trasferimento di azienda, lasciando rilevante l'accertamento dei requisiti fattuali previsti dal diritto nazionale armonizzato.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione; non è configurabile quando il ricorrente contesti, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie.
La sua violazione è ravvisabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi consentiti; non se si contesta l'apprezzamento comparativo delle prove ritualmente acquisite.
Il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003
Il mero avvicendamento dell'appaltatore non integra di per sé trasferimento d'azienda; per applicare l'art. 2112 c.c. occorre un passaggio di beni di non trascurabile entità o di elementi equivalenti idonei a conferire autonomia operativa.
Costituisce il quadro procedurale della mobilità/licenziamento collettivo richiamato nella fattispecie, ma la sua applicazione non elide la necessità di verificare i presupposti di eventuale trasferimento d'azienda e la validità dell'accordo concluso in sede regionale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È posto a fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di successione nella gestione di un servizio o di un appalto, il diritto dei lavoratori al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante non sorge automaticamente: è necessario accertare in concreto un trasferimento di azienda o di ramo, con passaggio di beni o altri elementi idonei a conservare l'identità dell'entità economica.
- La verifica della ricorrenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione, salvo errori di diritto o omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Le censure di violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c. non possono essere utilizzate per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo per denunciare un errore nell'allocazione dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove non ritualmente acquisite.
- La direttiva europea sui trasferimenti d'impresa tutela la continuità dei rapporti di lavoro nei limiti della sussistenza di un trasferimento di entità economica che conservi la propria identità; non impone un passaggio automatico dei dipendenti in ogni ipotesi di subentro gestionale.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se le doglianze si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio, il ricorso è inammissibile.
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