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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8763/2021 del 30/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Di Palma avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari resa in seguito a rinvio dopo cassazione. Il ricorrente denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazioni di norme processuali (artt. 2909 c.c., 324, 329, 384, 394 c.p.c.) e sosteneva che il giudice di rinvio avesse travalicato i limiti del rinvio pronunziando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore. Venivano sollevate altresì eccezioni di improcedibilità per vizi nella attestazione telematica (art. 23 d.lgs. 82/2005) e richieste forme di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni dell'opponente sull'improcedibilità e inammissibilità, ritenendo l'errore nel nome nella attestazione telematica mero errore materiale. Sul merito il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia correttamente pronunciato sulla domanda di Fanelli e non abbia travalicato i limiti del rinvio; in caso di cassazione per vizio di motivazione il giudice di rinvio può rivalutare fatti e acquisire elementi utili per una decisione completa. È stata quindi confermata la pronuncia che accoglieva la domanda di Fanelli di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore. Spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidate a favore del controricorrente; non è stata accolta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per ragioni di temporalità del procedimento, ma è stato disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 82/2005, art. 23 comma 1

    La mancanza o l'errore nel riportare il nome della controparte nella attestazione di conformita della copia telematica e considerato mero errore materiale che non rende il ricorso improcedibile se non compromette i requisiti essenziali della trasmissione telematica

  • c.p.c., art. 360 n. 4

    Articolazione del motivo per nullità della sentenza per violazione di norme processuali; la Corte ha rilevato l'infondatezza delle doglianze sollevate ai sensi di questa norma

  • c.p.c., art. 393

    Disciplina della natura del giudizio di rinvio: la Corte ha richiamato che il giudizio di rinvio integri una nuova autonoma fase di merito, funzionale a pronunciare direttamente sulle domande delle parti

  • c.p.c., art. 369

    Richiamata in relazione alla improcedibilita per vizi formali della notificazione telematica; la Corte ha escluso la improcedibilità ai sensi di questa norma

  • c.p.c., art. 380-bis e art. 375

    Riferimenti sull'assegnazione del ricorso per decisione in camera di consiglio e sui presupposti per tale procedimento; la Corte ha ritenuto necessari i termini ordinari e ha rimesso la causa a pubblica udienza

  • c.p.c., art. 96 comma 3

    Richiesta di condanna per lite temeraria o aggravata: la Corte ha dichiarato che la disposizione introdotta dall'art. 45 comma 12 legge n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, dunque non applicabile al presente processo

  • c.p.c., art. 385 comma 4

    Norma sui costi per i ricorsi in cassazione nelle cause iniziate anteriormente a certe date; la Corte ha richiamato l'applicabilita della disciplina previgente ai fini della liquidazione delle spese

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Previsione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del versamento supplementare

  • codice civile, artt. 1362, 1175, 1375, 1453, 1454

    Norme richiamate nel precedente giudizio di cassazione per dedurre vizio di motivazione e violazione dei principi di interpretazione e adempimento contrattuale e per la regolazione della risoluzione per inadempimento; la Corte, nel precedente intervento, aveva accolto il primo motivo per difetto di motivazione

  • codice civile, art. 2909

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza e degli atti: la Corte ha ritenuto infondati i profili di nullità dedotti

  • c.p.c., artt. 324, 329, 384, 394

    Norme processuali richiamate nella censura di nullità e violazione del procedimento; la Corte ha esaminato i profili e ha respinto le doglianze ritenendole non sussistenti

Massime di principio

  • Un mero errore materiale nella previsione della parte nella attestazione della conformita telematica non comporta l'improcedibilita del ricorso se l'identita delle parti e comunque chiara
  • Nel caso di cassazione per difetto di motivazione il giudice di rinvio ha ampia facolta di valutare i fatti gia accertati e di indagare anche su ulteriori elementi necessari per decidere in sostituzione della sentenza cassata
  • Il giudizio di rinvio e una nuova fase autonoma e rescissoria nei limiti della pronuncia cassante: il giudice di rinvio puo pronunciare direttamente sulle domande delle parti e non e semplicemente vincolato a confermare la decisione di primo grado
  • Le norme introdotte successivamente (es. art. 96 comma 3 legge n. 69/2009) si applicano solo ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore; per giudizi iniziati anteriormente si applica la disciplina previgente
  • Per contestare che il giudice di rinvio abbia travalicato i limiti del rinvio e necessario dimostrare in modo specifico quale limite sia stato superato; proteste generiche sul 'travolgimento dei limiti' senza indicazioni precise sono in genere insufficienti

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