Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2021 del 30/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego (provv. n. 2010/A-3500) alla richiesta di rimborso mediante compensazione di un credito d'accisa di Euro 27.155,48 relativo alla fornitura di gas nel periodo 2006-2007. L'Ufficio aveva rigettato la richiesta ritenendola tardiva per decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995; la CTR Basilicata aveva confermato il diniego. Il contribuente ha impugnato in Cassazione sostenendo che il credito derivava da versamenti regolari (non da pagamento indebito) e che il termine di decadenza doveva decorrere solo dalla chiusura del rapporto (presentazione della dichiarazione di consumo relativa al 2007), rendendo quindi tempestiva la domanda del 17/9/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (per ragione giuridica comunque coerente con i fatti), assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro il provvedimento di diniego n. 2010/A-3500. La Corte ha affermato che il credito d'accisa risultante da eccedenza di versamenti, se utilizzato in corso di rapporto per compensare acconti successivi, non costituisce pagamento indebito e il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre solo al termine del rapporto tributario (dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo). Di conseguenza la domanda presentata il 17/9/2009 era tempestiva. Le spese processuali sono compensate tra le parti per l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2
La Corte ha interpretato che il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre dal momento in cui il credito d'accisa diventa un pagamento indebito; per crediti risultanti da eccedenze nel corso del rapporto tale momento coincide con la chiusura del rapporto tributario, ossia con la presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo.
d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 56, comma 1
Ai sensi dell'art. 56, le somme versate in eccesso sono detratte dai successivi versamenti di acconto; la Corte ha ritenuto che questa detrazione ex lege rende il credito una modalità di pagamento nell'ambito del rapporto, non un indebito fino alla sua cessazione.
art. 1823 c.c. (richiamato per analogia)
Richiamata analogicamente la regola del conto corrente bancario (art. 1823 c.c.): il diritto alla restituzione si concreta alla chiusura del conto; similmente, il diritto al rimborso del credito d'accisa matura alla chiusura del rapporto di fornitura.
Circolare 48/D prot. 3913 del 26 luglio 2002
L'Amministrazione doganale aveva richiamato tale circolare per sostenere la decorrenza del termine biennale dalla presentazione della dichiarazione annuale; la Corte tuttavia ha seguito successiva giurisprudenza interpretativa prevalente che limita l'applicazione del termine ai casi di pagamento indebito, cioè alla chiusura del rapporto.
Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. V, n. 16261/2019; Cass. sez. V, n. 11813/2020 e precedenti)
La Corte ha aderito al principio giurisprudenziale secondo cui il saldo creditorio risultante dall'ultima dichiarazione, in corso di rapporto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto; il termine biennale decorre dall'ultima dichiarazione definitiva e non durante il rapporto.
Massime di principio
- Un credito d'accisa derivante da eccedenza di versamenti e contabilmente utilizzato per compensare acconti successivi non è pagamento indebito fino alla cessazione del rapporto di fornitura.
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui il credito diventa effettivamente 'indebito', ossia dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo che chiude il rapporto tributario.
- Durante il rapporto di fornitura è possibile riportare o trasferire contabilmente il credito; il rimborso monetario è generalmente precluso fino alla chiusura del rapporto.
- Per calcolare la tempestività delle istanze di rimborso è essenziale documentare la data di cessazione/chiusura del rapporto e la presentazione dell'ultima dichiarazione definitiva.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti rispetto ai gradi di merito, la Cassazione può accogliere il ricorso e compensare le spese processuali fra le parti.
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