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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2021 del 30/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego (provv. n. 2010/A-3500) alla richiesta di rimborso mediante compensazione di un credito d'accisa di Euro 27.155,48 relativo alla fornitura di gas nel periodo 2006-2007. L'Ufficio aveva rigettato la richiesta ritenendola tardiva per decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995; la CTR Basilicata aveva confermato il diniego. Il contribuente ha impugnato in Cassazione sostenendo che il credito derivava da versamenti regolari (non da pagamento indebito) e che il termine di decadenza doveva decorrere solo dalla chiusura del rapporto (presentazione della dichiarazione di consumo relativa al 2007), rendendo quindi tempestiva la domanda del 17/9/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (per ragione giuridica comunque coerente con i fatti), assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro il provvedimento di diniego n. 2010/A-3500. La Corte ha affermato che il credito d'accisa risultante da eccedenza di versamenti, se utilizzato in corso di rapporto per compensare acconti successivi, non costituisce pagamento indebito e il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre solo al termine del rapporto tributario (dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo). Di conseguenza la domanda presentata il 17/9/2009 era tempestiva. Le spese processuali sono compensate tra le parti per l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2

    La Corte ha interpretato che il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre dal momento in cui il credito d'accisa diventa un pagamento indebito; per crediti risultanti da eccedenze nel corso del rapporto tale momento coincide con la chiusura del rapporto tributario, ossia con la presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo.

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 56, comma 1

    Ai sensi dell'art. 56, le somme versate in eccesso sono detratte dai successivi versamenti di acconto; la Corte ha ritenuto che questa detrazione ex lege rende il credito una modalità di pagamento nell'ambito del rapporto, non un indebito fino alla sua cessazione.

  • art. 1823 c.c. (richiamato per analogia)

    Richiamata analogicamente la regola del conto corrente bancario (art. 1823 c.c.): il diritto alla restituzione si concreta alla chiusura del conto; similmente, il diritto al rimborso del credito d'accisa matura alla chiusura del rapporto di fornitura.

  • Circolare 48/D prot. 3913 del 26 luglio 2002

    L'Amministrazione doganale aveva richiamato tale circolare per sostenere la decorrenza del termine biennale dalla presentazione della dichiarazione annuale; la Corte tuttavia ha seguito successiva giurisprudenza interpretativa prevalente che limita l'applicazione del termine ai casi di pagamento indebito, cioè alla chiusura del rapporto.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. V, n. 16261/2019; Cass. sez. V, n. 11813/2020 e precedenti)

    La Corte ha aderito al principio giurisprudenziale secondo cui il saldo creditorio risultante dall'ultima dichiarazione, in corso di rapporto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto; il termine biennale decorre dall'ultima dichiarazione definitiva e non durante il rapporto.

Massime di principio

  • Un credito d'accisa derivante da eccedenza di versamenti e contabilmente utilizzato per compensare acconti successivi non è pagamento indebito fino alla cessazione del rapporto di fornitura.
  • Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui il credito diventa effettivamente 'indebito', ossia dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo che chiude il rapporto tributario.
  • Durante il rapporto di fornitura è possibile riportare o trasferire contabilmente il credito; il rimborso monetario è generalmente precluso fino alla chiusura del rapporto.
  • Per calcolare la tempestività delle istanze di rimborso è essenziale documentare la data di cessazione/chiusura del rapporto e la presentazione dell'ultima dichiarazione definitiva.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti rispetto ai gradi di merito, la Cassazione può accogliere il ricorso e compensare le spese processuali fra le parti.

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