Cassazione Civile, Sentenza n. 8720/2021 del 30/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta sulle donazioni relativo a un trasferimento di denaro di euro 520.000,00. La contestazione nasceva dalla dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto la somma dal compagno, Ackman Roger Cecil, con cui era legato da una unione domestica formalizzata in Svizzera. Questioni giuridiche sollevate: qualificazione dell'operazione (donazione diretta o donazione indiretta/attribuzione tramite banca), applicabilità della disciplina italiana o straniera (art. 56 e 57 legge 218/1995, Regolamento Roma I) e rilievo dello status di famiglia/unione domestica ai fini delle aliquote (disciplina introdotta dal d.l. 262/2006). Il ricorrente ha dedotto inoltre errato esame dei fatti circa il nesso tra il bonifico e l'acquisto immobiliare e ha chiesto l'applicazione dell'agevolazione prevista per rapporti familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (diritto internazionale privato/territorialità fiscale). Ha ritenuto che, ai fini dell'imposizione in Italia, rileva il principio di territorialità previsto dall'art. 2 del T.U.S. (d.lgs. 346/1990): quando il donante è non residente l'imposta è dovuta solo sui beni e diritti 'esistenti' in Italia. Nel caso di specie il denaro era depositato su conto estero del donante residente in Svizzera e il trasferimento era avvenuto tramite bonifico; pertanto il denaro non poteva considerarsi come esistente nel territorio italiano al momento della liberalità. La disciplina uniforme (Convenzione di Roma/Regolamento Roma I) non può sostituirsi alle norme tributarie in materia fiscale (art. 1 Roma I esclude le materie fiscali). Perciò la donazione non è imponibile in Italia; la Corte ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Regionale, ha accolto il ricorso originale del contribuente e ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 54
Norma richiamata nell'avviso di liquidazione per l'irrogazione di sanzioni; non determinante per la decisione di merito sulla imponibilità della liberalità.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U.S.), art. 2
Principio di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni: se il donante non è residente l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato. Applicato per escludere la tassazione in Italia del trasferimento di denaro depositato su conto estero del donante.
Legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 56 e 57
Richiamate in relazione alla legge applicabile alle donazioni e al rinvio alla disciplina delle obbligazioni contrattuali; la Corte valuta il rapporto fra queste norme e la normativa europea (Roma I) ma conclude che, seppure utili per qualificare il negozio, non possono derogare al principio di territorialità fiscale.
Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), art. 1
Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali ed amministrative
La disciplina uniforme sulle obbligazioni contrattuali può regolare la legge applicabile ai negozi transfrontalieri, ma espressamente non si applica alle materie fiscali; pertanto non può determinare l'imponibilità fiscale in Italia.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69 (modifiche al T.U.S.)
Ha introdotto il comma 1-bis all'art. 55 del T.U.S. prevedendo la registrazione anche delle donazioni (dirette o indirette) formate all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia; la Corte chiarisce che tale previsione non muta il criterio di territorialità: la registrazione non equivale automaticamente a imponibilità quando il donante è non residente e i beni non esistono in Italia.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2 comma 49 (convertito, L. 24 novembre 2006, n. 286)
Norme richiamate in relazione alla qualificazione degli status familiari e alle aliquote; la Corte ha rilevato la questione ma l'ha ritenuta assorbita dalla decisione sul profilo della territorialità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), art. 2
Richiamato in tema di atti soggetti a registrazione; utile per individuare gli atti formati all'estero che comportano obblighi di registrazione in Italia, ma non sostituisce il criterio di territorialità fiscale.
Massime di principio
- Per le donazioni tramite bonifico, se il donante è residente all'estero e il denaro è depositato su conto estero al momento della liberalità, la somma non si considera 'esistente' in Italia e non è imponibile secondo il principio di territorialità (art. 2 T.U.S.).
- La normativa internazionale privata (Convenzione di Roma / Regolamento Roma I) può essere utile per qualificare il negozio transfrontaliero (donazione diretta, donazione indiretta, negozio contrattuale), ma il Regolamento Roma I non disciplina le questioni fiscali: l'imponibilità è regolata dalle norme tributarie territoriali italiane.
- L'obbligo di registrazione in Italia di atti di liberalità formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti non implica automaticamente imponibilità: occorre verificare se il donante è residente in Italia o se i beni/diritti esistono in Italia al momento della donazione.
- Se il trasferimento di denaro è invece finalizzato o collegato all'acquisto di un immobile esistente in Italia (o se i beni trasferiti sono immobili italiani), la territorialità può sussistere e la donazione può essere imponibile; pertanto va sempre valutato il collegamento materiale al territorio (esistenza del bene in Italia).
- In casi analoghi è determinante la prova documentale sulla residenza del donante, la collocazione e la data di disponibilità delle somme (conto estero vs conto italiano) e il momento della manifestazione della volontà liberale: chi prova la non esistenza del bene in Italia esclude l'imponibilità.
- Le questioni relative allo status familiare (es. riconoscimento di unione domestica estera come equipollente a 'coniuge') possono influenzare l'aliquota applicabile ma diventano irrilevanti se viene esclusa l'imponibilità per ragioni di territorialità.
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