Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2021 del 30/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 relativi a somme incassate "in extraconto" derivanti dal cambio di assegni circolari emessi per conto dello Studio legale associato Ravagni. Il contribuente contestava: mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie e violazione del contraddittorio (art.12, comma 7, L. 212/2000); errata imputazione delle somme al periodo 2007 anziché 2006; qualificazione delle somme come quote di utili o rimborsi (non come compensi) e quindi non imponibili ai fini IRPEF/IVA/IRAP o soggette a tassazione separata; illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto che: le contestazioni procedurali del contribuente (mancata comunicazione di una nuova udienza, nullità per violazione del contraddittorio, eccezioni sulla sottoscrizione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie) fossero infondate o tardive; non si applicava l'art.12, comma 7, L.212/2000 perché non si era svolto accesso/ispezione nei locali (si trattava di accertamento cd. a tavolino) e dunque non era venuto meno il contraddittorio; le operazioni di incasso in extraconto (cambio di assegni circolari) sono equiparate ai versamenti rilevabili dall'art.32 DPR 600/1973 e quindi attivano la presunzione legale di reddito/ricavo, che il contribuente non ha superato con prova analitica; di conseguenza sono legittime le rettifiche ai fini IRPEF, IVA e IRAP; le sanzioni sono state correttamente calcolate applicando il cumulo giuridico e confrontandolo col cumulo materiale (art.12 d.lgs. 472/1997). Pertanto il resistente prevale e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione legale relativa si applica anche alle operazioni di incasso in extraconto, quali il cambio di assegni circolari, equiparate ai versamenti; ne consegue l'inversione dell'onere probatorio sul contribuente, che deve fornire prova analitica, movimento per movimento, per superare la presunzione
art. 51, comma 2, n. 2) d.P.R. n. 633 del 1972
Omologa la presunzione ai fini IVA: gli accrediti possono essere qualificati come ricavi imponibili a meno che il contribuente non dimostri la non imponibilità
art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Il termine dilatorio e le garanzie endoprocedimentali operano solo se vi è accesso, ispezione o verifica nei locali; in assenza di tale attività (accertamento a tavolino) le garanzie non si estendono ai terzi e non scatta automaticamente la nullità dell'atto
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 31, 35, 36, 57, 59 richiamati)
Norme processuali del giudizio tributario richiamate: la Corte ha ritenuto inammissibili o tardive alcune eccezioni interlocutorie e ha applicato i principi di autosufficienza del ricorso per cassazione e i limiti alla deduzione di nuove eccezioni in appello
Corte Costituzionale, sent. n. 288 del 2014
Ha delimitato l'ambito di applicazione dell'art.32 rispetto ai prelevamenti e ai compensi; la giurisprudenza di legittimità tiene conto di tale pronuncia nel definire i confini della presunzione, ma la Corte ha comunque ritenuto applicabile la presunzione alle operazioni extraconto nel caso di professionista
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
Disciplina del cumulo giuridico e materiale delle sanzioni: per violazioni in più periodi di imposta si procede al cumulo giuridico, purché non ecceda il cumulo materiale; applicazione ritenuta corretta nel caso concreto
art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972
Riferimento alla disciplina dell'IVA: la Corte ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione ai fini IVA se le somme costituiscono compensi imponibili
art. 8 d.lgs. n. 446 del 1997
Norme applicabili in materia di IRAP: se le somme sono qualificabili come compensi da lavoro autonomo, la ripresa ai fini IRAP è legittima
art. 17 TUIR e art. 5 DPR 917/86 (richiamati dal contribuente)
Norme relative alla tassazione separata e alla imputazione dei redditi di partecipazione; la Corte non ha dovuto decidere definitivamente su questi profili perché la presunzione legale non è stata superata dal contribuente
art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (onere della prova e mezzi istruttori)
Principi generali sull'onere della prova: la Corte conferma che, nell'ambito degli accertamenti bancari, l'onere probatorio grava in via primaria sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito i dati bancari
Massime di principio
- Le operazioni di incasso in extraconto (es. cambio di assegni circolari) possono essere equiparate ai versamenti e attivare la presunzione legale di reddito ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973; il contribuente deve fornire prova analitica, movimentazione per movimentazione, per disconoscerne la rilevanza fiscale
- Le garanzie previste dall'art.12 L.212/2000 (termine dilatorio e contraddittorio endoprocedimentale) operano quando c'è accesso, ispezione o verifica nei locali; in accertamenti a tavolino basati su dati di terzi tali garanzie non operano nei confronti del terzo che emerge dai dati
- Obiezioni procedurali relative a documenti prodotti dall'Ufficio possono essere considerate tardive se non sollevate tempestivamente in primo grado; molte eccezioni nuove in appello sono inammissibili
- Se l'Amministrazione fonda l'accertamento su dati bancari, l'onere di prova si inverte: il contribuente deve indicare e documentare la causa di ciascun accredito per scindere le somme dalle operazioni imponibili
- In caso di violazioni su più periodi d'imposta si applica il cumulo giuridico delle sanzioni ma con il limite che questa non può superare il cumulo materiale; l'ufficio deve confrontare i due risultati e applicare la sanzione non superiore al cumulo materiale
- Se si sostiene che le somme sono già state tassate o sono di natura patrimoniale (utile distribuito, rimborsi, tassazione separata), è necessario dimostrarlo documentalmente: argomentazioni contabili generiche o calcoli non supportati da documenti non sono sufficienti
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