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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8719/2021 del 30/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato nei confronti del notaio Muritano imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sul valore di immobili ritrasferiti ai disponenti a seguito della cessazione anticipata dei trust "Alfa" e "Beta" (trust regolati dalla Trusts Jersey Law 1984). L'Amministrazione ha ritenuto che il ritorno dei beni dal trustee ai disponenti costituisse un trasferimento imponibile. Il ricorrente ha invece sostenuto che, per effetto della rinuncia dei beneficiari (art. 10A Jersey Law) e delle regole del diritto del trust, si è determinato un "resulting trust" a favore del disponente e la retrocessione è un effetto automatico e neutro dal punto di vista fiscale, non configurando un nuovo trasferimento soggetto alle imposte proporzionali ma eventuale tassazione fissa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure del ricorrente. Ha richiamato la qualificazione del trust quale vincolo di destinazione con effetto segregativo: l'attribuzione formale dei beni al trustee è transitoria e non costituisce trasferimento definitivo imponibile. Ha inoltre osservato che, ove tutti i beneficiari rinuncino e il programma negoziale non possa più realizzarsi, si verifica un "automatic resulting trust" in favore del disponente e la retrocessione è mero effetto della cessazione del vincolo, neutrale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. In applicazione di tali principi la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito in favore del ricorrente; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262/2006 (conv. con modificazioni dalla L. n. 286/2006)

    Estende il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione; la Corte interpreta che il presupposto si perfeziona solo con l'attribuzione definitiva al beneficiario e non con la mera dotazione al trustee

  • D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico imposte di successione e donazione)

    art. 1 (tariffa) e relative norme applicabili

    Richiamato per la compatibilità applicativa e per i criteri di imposizione: la Corte distingue tra atti meramente funzionali (tassati in misura fissa) e trasferimenti definitivi (imposte proporzionali)

  • Trusts (Jersey) Law 1984

    art. 10A; art. 42; art. 43

    Art. 10A: possibilità del beneficiario di rinunciare alla posizione; art.42: disciplina del ritorno dei beni ove il trust cessi o non vi sia beneficiario; art.43: principio analogo a Saunders v Vautier. La Corte ne ricava che la rinuncia dei beneficiari e l'impossibilità di realizzare il programma possono determinare un resulting trust a favore del disponente

  • Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trusts (ratificata in Italia con L. 9 ottobre 1989, n. 364)

    La Corte richiama la Convenzione per affermare il riconoscimento del trust come istituto di segregazione patrimoniale e per distinguere tra intestazione al trustee (effetto segregativo) e trasferimento definitivo al beneficiario (momento impositivo)

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. n. 975/2018; Cass. n. 16699/2019; Cass. n. 19167/2019; Cass. 8082/2020

    Citati come indirizzo consolidato secondo cui l'atto di dotazione al trustee è atto funzionale/segregativo soggetto a imposta fissa, mentre l'effettivo trasferimento ai beneficiari costituisce il presupposto delle imposte proporzionali

  • Corte di Giustizia UE, causa C-646/15 (Panayi)

    Richiamata per l'orientamento secondo cui l'individuazione del momento di imposizione può incidere su libertà fondamentali (es. libertà di stabilimento) e che norme nazionali non devono eccedere quanto necessario

  • Legge n. 112/2016 ("dopo di noi")

    Menzi ona che per i trust "dopo di noi" la retrocessione a favore del disponente è assoggettata a tassazione fissa: la Corte la considera conferma del principio generale sulla neutralità fiscale della retrocessione nei casi di ritorno al disponente

Massime di principio

  • La costituzione/dotazione di un trust regolato dalla Convenzione dell'Aja o da normativa straniera che prevede segregazione patrimoniale non costituisce di per sé un trasferimento definitivo imponibile: è atto funzionale soggetto, se rilevante, a tassazione fissa.
  • Il presupposto impositivo per imposte sulle successioni, donazioni e per le imposte ipotecarie/catastali in misura proporzionale si realizza con l'effettiva attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, non con la mera intestazione al trustee.
  • Se, per effetto di rinuncia di tutti i beneficiari o di impossibilità di realizzare il programma negoziale, il trust cessa e si determina un "resulting trust" in favore del disponente, la retrocessione è generalmente neutrale ai fini delle imposte proporzionali (eventuale tassazione fissa), purché si dimostri la sussistenza del ritorno automatico previsto dalla legge del trust o dal principio del resulting trust.
  • Occorre valutare attentamente il contenuto dell'atto costitutivo del trust (nomina/identificazione dei beneficiari, clausole di rinuncia, clausole di cessazione/restituzione) e la legge del trust: la presenza o meno di beneficiari nominati e la documentazione che attesti la rinuncia sono elementi decisivi.
  • La posizione amministrativa può essere difforme; dunque è consigliabile acquisire documentazione completa (atti di trust, dichiarazioni di rinuncia, delibere del trustee, trasferimenti formali) e, in caso di contestazione, contestare l'imposizione sostenendo la natura non traslativa della retrocessione.
  • Se i beneficiari ricevono effettivamente i beni o il disponente agisce come beneficiario che accetta un'attribuzione a suo vantaggio con trasferimento effettivo di ricchezza, si apre spazio per l'imposizione proporzionale: la qualificazione giuridica e i fatti concreti determinano l'esito fiscale.

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